11/11/2019 – Non vale l’ordine dato dai sindaci 

Non vale l’ordine dato dai sindaci 
di LUIGI OLIVERI – Italia Oggi – 09 Novembre 2019
Un ordine di servizio per il presidio del territorio in giornate festive può essere rivolto legittimamente alla polizia locale solo dal vertice amministrativo, ma non dall’ organo di governo. Nonostante il chiaro principio di separazione delle competenze ripartite tra apparato politico e vertici amministrativi, presso i comuni è molto diffusa l’ abitudine di sindaci o assessori incaricati alla sicurezza di esprimere diretti ordini di servizio nei confronti dei componenti della polizia locale. Si tratta di prassi non corrette, fondate su un’ errata lettura delle disposizioni della legge 65/1986. Tale norma prevede, all’ articolo 2, che il sindaco o l’ assessore da lui delegato, nell’ esercizio delle funzioni di polizia locale, «impartisce le direttive, vigila sull’ espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti».
Ma si tratta necessariamente e solo di direttive generali sullo svolgimento delle funzioni, mentre i provvedimenti da adottare sono esclusivamente quelli che le leggi attribuiscono alla diretta e specifica competenza del sindaco, come alcuni tipi di ordinanze. Non si deve dimenticare che sebbene la legge 65/1986 sia un corpo di regole speciali, comunque prevale sempre la disposizione contenuta nell’ articolo 107, comma 5, del dlgs 267/2000, ai sensi del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Tuel le disposizioni che conferiscono agli organi di governo la competenza per l’ adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che tale competenza spetta ai dirigenti, ferme restando le specifiche competenze del sindaco ai sensi dell’ articolo 50, comma 3, e dell’ articolo 54 del medesimo Tuel.
La gestione del personale, anche appartenente alla Polizia locale, rientra pienamente negli atti di gestione, addirittura espressione dei poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, del dlgs 165/2001. È, dunque, totalmente precluso al sindaco o a un assessore disporre lo svolgimento di straordinari o turni aggiuntivi o lavori festivi, dovendo spettare queste competenze esclusivamente al vertice amministrativo preposto ai corpi di polizia, se costituiti, o agli uffici di polizia locale. Il lavoro straordinario resta ancora disciplinato dall’ articolo 38 del Ccnl 14/9/2000, il quale al comma 2 conferma, inevitabilmente, il riparto delle competenze imposto dalla legge: «La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione».
Al sindaco, dunque, spetta il compito di evidenziare esigenze organizzative e di servizio. La materiale attuazione, attraverso atti specifici, come l’ autorizzazione a straordinari o allo svolgimento di lavori in giornate festive, spetta necessariamente all’ apparato amministrativo. Anche perché simili autorizzazioni hanno un costo, connesso alle maggiorazioni previste dal contratto, che sono per altro contenute in specifici voci di spesa del fondo della contrattazione decentrata. Solo le autorizzazioni provenienti, quindi, dai vertici amministrativi a svolgere straordinari ai vigili costituiscono un valido titolo di spesa e un’ efficace autorizzazione. Laddove la fonte dell’ espletamento di straordinari fossero ordini di servizio di sindaco o assessori, si tratterebbe di atto viziato per competenza e non costituente titolo valido per costituire l’ ente comune come debitore: il rapporto economico intercorrerebbe esclusivamente tra l’ agente di polizia locale e il componente dell’ organo di governo che avesse improvvidamente adottato atti di gestione, pur senza averne la legittimazione.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto