Print Friendly, PDF & Email
Illegittimo il regolamento comunale che prevede un termine inferiore ai venti giorni fra il deposito degli atti e la delibera di approvazione del rendiconto
E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 11/11/2019)
Come è noto, l’art. 227 comma 2 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) … prevede … un termine dilatorio non inferiore a venti giorni fra il deposito degli atti e la votazione…

Tanto premesso, il TAR Campania, Salerno, Sez. II, con la recente sentenza 29 ottobre 2019, n. 1868, dopo aver “evidenziato come il TUEL si ponga, in materia di contabilità degli enti locali, come vera e propria normazione di principio e a carattere inderogabile per la normazione secondaria”, ha ribadito che è illegittima la norma del regolamento comunale che, eventualmente, preveda un termine inferiore ai venti giorni fra il deposito dei documenti relativi al rendiconto e la seduta di deliberazione. 

Torna in alto