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Protezione civile
In Gazzetta il Dpcm di costituzione del Comitato di protezione civile
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
L’art. 42 del Codice della protezione civile prevede che il volontariato organizzato partecipi al Servizio nazionale di protezione civile anche mediante la sua consultazione nell’ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile. Il Comitato dura in carica tre anni, svolga la sua attività a titolo gratuito ed è composto dalla Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell’elenco centrale del volontariato di protezione civile, designato dal rispettivo legale rappresentante; e dalla Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituiti presso le Regioni e Province autonome.
I Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due commissioni, designati in egual misura dalle stesse e le due commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando all’interno di ciascuna Commissione un organismo direttivo ristretto composto da non più di dieci membri con il compito di stimolarne e promuoverne l’attività. Il Comitato è costituito con apposito Dpcm.
Il Comitato
In attuazione dell’art. 42 del Codice, il Dpcm 11 luglio provvede a costituire il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, al fine di garantire la partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale di protezione civile, garantendo altresì l’apporto dei rappresentanti dei soggetti iscritti negli elenchi del volontariato.
Il Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile, svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile promuovendo il raccordo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Esprime parere sulle direttive in materia di volontariato organizzato di protezione civile proposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
Il Comitato, che dura in carica tre anni, è composto da due commissioni, una territoriale, l’altra nazionale: quella territoriale è composta da un volontario rappresentante per ciascuno degli elenchi territoriali; quella nazionale è composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell’elenco centrale, designato dal rispettivo legale rappresentante.
Per ciascuno dei rappresentanti effettivi viene designato un sostituto. Ciascuna delle commissioni individua un presidente e un vice-presidente vicario. Il Comitato e ciascuna delle commissioni adottano il proprio regolamento di funzionamento. Le commissioni individuano un proprio organismo direttivo con uguale numero di componenti, comunque non superiore a dieci, col compito di stimolare e promuovere l’attività delle rispettive commissioni.
Il Comitato, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, si riunisce presso il medesimo Dipartimento con la partecipazione dei componenti delle due commissioni ogni qual volta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte l’anno. Le convocazioni sono disposte dal Dipartimento su richiesta di almeno uno dei presidenti delle commissioni. La composizione del Comitato è indicata nell’allegato 1 al Dpcm.
Il Comitato sostituisce la Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, istituita dal DPCM 25 gennaio 2008 e ricostituita col decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2014.

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