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Riscossione: illegittimità costituzionale della competenza territoriale in base alla sede del concessionario
05 Nov, 2019 by Redazione
Nella Sentenza n. 158 del 25 giugno 2019 della Corte Costituzionale, i Giudici hanno dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 32, comma 2, del Dlgs. n. 150/2011, nella parte in cui, per le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli Enti pubblici, si stabiliva che fosse competente il Giudice del luogo in cui ha sede l’Ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, sancendo l’applicazione di tale regola anche nel caso in cui l’ingiunzione fosse stata emessa da soggetto a cui fosse stato affidato il “Servizio di riscossione” e tale sede ricadesse in un circondario diverso da quello in cui si trovava la sede dell’Ente Locale concedente.
Il caso
Il Tribunale ordinario aveva infatti sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, per le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli Enti pubblici di cui all’art. 3 del Rd. n. 639/1910, si stabiliva che “è competente il Giudice del luogo in cui ha sede l’Ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”, sancendo l’applicazione di tale regola anche nel caso in cui l’ingiunzione sia stata emessa da soggetto a cui fosse stato affidato il “Servizio di riscossione” dell’entrata patrimoniale dell’Ente pubblico concedente, e tale sede ricadesse in un circondario diverso da quello in cui si trovava la sede dell’Ente Locale impositore/concedente.
Il rimettente era stato adito da un contribuente in sede di opposizione, proposta ai sensi dell’art. 3 del Rd. n. 639/1910 e dell’art. 32 del Dlgs. n. 150/2011, avverso l’ingiunzione di pagamento notificata dal Concessionario della riscossione della Città metropolitana.
Il contribuente prospettava dunque questione di legittimità costituzionale del citato art. 32, in riferimento agli artt. 97 e 24 della Costituzione e richiamava, a sostegno dell’eccezione, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016.
Il Giudice del Tribunale ricordava che la Corte di Cassazione ha sancito il carattere inderogabile del criterio di competenza territoriale sancito dall’art. 3 del Rd. n. 639/1910 e che qualora l’Ente impositore non provveda direttamente alla riscossione delle sue entrate patrimoniali ma la appalti in concessione a terzi, eventuali controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale vanno introdotte dinanzi al Giudice del luogo ove ha sede il Concessionario per la riscossione, e non dove ha sede l’Ente impositore, laddove la giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito, con riguardo all’interpretazione dell’espressione “luogo in cui ha sede l’Ufficio che ha emesso il provvedimento”, che qualora la sede legale del Concessionario non coincida con il luogo dove ha sede l’articolazione territoriale di questo che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione, è competente il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’articolazione territoriale del Concessionario che ha materialmente provveduto a predisporre e notificare l’ingiunzione oggetto del giudizio.
Pertanto, facendo applicazione dei princìpi enunciati dalla Corte di cassazione, il Tribunale ordinario avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale ordinario ove si trovavano la sede legale e l’Ufficio del Concessionario che aveva concretamente emesso l’ingiunzione di pagamento impugnata.
La questione giuridica
Il rimettente, nel ritenere la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata, richiamava quindi la Sentenza della Consulta (già invocata dal contribuente) n. 44/2016, che ha dichiarato:
  • l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del Dlgs. n. 546/1992, nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell’art. 9, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 156/2015, nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei Concessionari del “Servizio di riscossione” fosse competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i Concessionari stessi avevano sede, anziché quella nella cui circoscrizione aveva sede l’Ente Locale concedente;
  • e, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del Dlgs. n. 546/1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall’art. 9, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 156/2015, nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, fosse competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti avevano sede, anziché quella nella cui circoscrizione aveva sede l’Ente Locale impositore.
Il Giudice rimettente rilevava come l’Ente Locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell’individuazione del terzo cui affidare il “Servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi e delle proprie entrate patrimoniali”, con la conseguenza che lo spostamento richiesto al cittadino che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dall’art. 24 della Costituzione, è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di “sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione” o comunque a “rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale”.
E ricorda che l’art. 52, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 446/1997, ha precisato che l’individuazione da parte dell’Ente Locale del Concessionario del “Servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate” “non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente”.
La decisione
Secondo la Corte Costituzionale, la questione era fondata in relazione all’art. 24 della Costituzione, comportando la norma censurata la lesione del diritto di azione.
La Consulta rileva come le considerazioni espresse con la sopra menzionata Sentenza n. 44/2016 erano valide anche nel caso in esame.
I Giudici costituzionali indicano inoltre come il rapporto esistente tra l’Ente Locale e il soggetto cui è affidato il “Servizio di accertamento e riscossione” comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell’atto di accertamento e riscossione a quest’ultimo.
Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il “Servizio di riscossione”, non può che emergere il rapporto sostanziale tra l’opponente e l’Ente concedente.
Alla sede di quest’ultimo, ai fini della determinazione della competenza, non vi è quindi alternativa.
Osservazioni
Il Principio affermato dalla Consulta risponde ad un indirizzo che si va affermando ormai in via generale.
Il concetto base è impedire aggravi alla efficace difesa dell’asserito trasgressore, come appunto accade laddove la norma sia passibile di violazione costituzionale in quanto di ostacolo alla difesa e dunque in violazione dell’art. 24 della Costituzione.
di Giovambattista Palumbo

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