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Commissione di gara: per nuovo esame delle offerte può essere convocata una Commissione diversa
05 Nov, 2019 by Redazione
Nella Sentenza n. 823 del 18 settembre 2019 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, qualora il Giudice disponga il rinnovo della valutazione delle offerte di gara può ordinare che tale attività sia compiuta da una Commissione in diversa composizione, non trovando applicazione l’art. 77, comma 11, del Dlgs. n. 50/2016, che si riferisce ai casi in cui la Commissione deve essere riconvocata a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione. Infatti, l’art. 77, comma 11, del Dlgs. n. 50/2016, sancisce il Principio secondo cui, “in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione”.
Dunque, non può non sottolinearsi che la norma richiamata mal si attaglia al caso in cui l’aggiudicazione non è stata “annullata”, essendo ancora in itinere il procedimento di valutazione volto a verificare quale debba essere la ditta alla quale aggiudicare l’appalto; né è stata annullata l’esclusione di un concorrente. Quindi, tale norma si applica allorquando venga in rilievo un vizio che abbia inficiato l’aggiudicazione, e non anche nel caso in cui la necessità di modificare la composizione della Commissione di gara è sorta nell’ambito del processo amministrativo, in conseguenza di una decisione giudiziaria rimasta ineseguita, ed al fine di consentirne la corretta attuazione.
Redazione

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