06/11/2019 – “Fondo salario accessorio”: la mancata costituzione “salva” solo le risorse di parte stabile

“Fondo salario accessorio”: la mancata costituzione “salva” solo le risorse di parte stabile
05 Nov, 2019 by Redazione
Nella Delibera n. 386 de 10 ottobre 2019 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto se, alla luce della normativa vigente ed al fine di applicare correttamente la disposizione contenuta al punto 5.2 dell’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, le somme del “Fondo del salario accessorio” non distribuite l’anno precedente, ove finanziate da somme di parte fissa, e i risparmi accertati a consuntivo sull’applicazione della disciplina dello straordinario, possano essere considerate “obbligatoriamente previste dalla Contrattazione collettiva nazionale” e, di conseguenza, confluire nell’avanzo vincolato. La Sezione chiarisce che, in caso di mancata costituzione del “Fondo” nell’anno di riferimento, confluisce nell’avanzo vincolato soltanto la quota stabile del “Fondo”, “in quanto obbligatoriamente prevista dalla Contrattazione collettiva”, confermando, che rientrano nell’ambito delle risorse variabili del “Fondo” quelle di cui all’art. 67, comma 3, lett. e) del Ccnl. 21 maggio 2018, nonché quelle non integralmente utilizzate in anni precedenti.
In altre parole, possono fissarsi i seguenti Principi orientativi:
– la mancata costituzione del “Fondo” nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi;
– in coerenza con le indicazioni dell’Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’Ente – in via definitiva – la loro possibile utilizzazione;
– non miglior sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti le quali, non essendo incluse nella costituzione del “Fondo”, non potranno più essere utilizzate.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto