05/11/2019 – Rimborso spese di viaggio: anche con la dimora abituale

Rimborso spese di viaggio: anche con la dimora abituale
04Nov, 2019
Nella Sentenza n. 6359 del 24 settembre 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici hanno affermato che, in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dall’Amministratore locale ai sensi dell’art. 84, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), in caso di mancata corrispondenza bisogna tener conto della residenza effettiva, che può essere provata con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche.
Dunque, se l’Amministratore non ha la residenza anagrafica nel Comune in cui è situato il posto di lavoro ma vi ha collocato la propria dimora abituale, può privilegiarsi l’aspetto della tutela dell’espletamento della carica e delle comprovate esigenze connesse all’attività del lavoratore dipendente ed accedere, ai fini della rifusione delle spese di viaggio, all’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’obbligo di residenza previsto per i dipendenti pubblici è assolto anche quando il dipendente abbia stabilito la propria effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l’Ufficio, assimilandosi il concetto di residenza a quello di residenza di fatto ex art. 43 del Cc.. Il riconoscimento del rimborso presuppone l’accertamento della residenza effettiva del richiedente laddove il luogo di lavoro non coincide con quello di residenza.

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