05/11/2019 – Cessazione dipendente – decurtazioni del fondo risorse decentrate

Cessazione dipendente – decurtazioni del fondo risorse decentrate
In un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti è intervenuta nel 2018 una cessazione, a seguito della quale il numero dei dipendenti è passato, al 31 dicembre 2018, da 28 a 27. Si chiede se sia necessario operare delle decurtazioni del fondo risorse decentrate 2019 ed eventualmente conoscere le modalità della decurtazione stessa.
a cura di Federico Gavioli
Gli ultimi periodi del comma 1 e del comma 2, con riferimento all’art. 33D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dettano le nuove regole per la determinazione del tetto del fondo, rispettivamente per le regioni e per i comuni. Esse prevedono l’adeguamento del tetto del fondo per la contrattazione decentrata fissato dall’art. 23, comma 2D.Lgs. n. 75/2017 nella spesa sostenuta a questo titolo nel 2016. Tale adeguamento come rilevato da autorevole dottrina “deve essere effettuato con riferimento al personale ed ai dirigenti in servizio, per cui il tetto del fondo dovrà essere superato dalle amministrazioni che hanno un aumento di dipendenti e/o dirigenti in servizio. Mentre tale tetto dovrà essere diminuito dalle amministrazioni che vedono una riduzione del numero dei dipendenti in servizio. Il calcolo deve essere effettuato con riferimento al valore medio pro capite del fondo del 2018. Viene espressamente stabilito che questo tetto deve comprendere anche la spesa per le posizioni organizzative, spesa che come sappiamo il CCNL 21 maggio 2018 ha stabilito che vada esclusa in tutti gli enti dal tetto del fondo, previa decurtazione dal fondo delle somme destinate a questa finalità. Per la determinazione della base di calcolo occorre considerare il personale in servizio al 31 dicembre 2018. La disposizione impone, quindi, una revisione del tetto del fondo 2019 alle amministrazioni che lo hanno già costituito” (cfr. “Nuove regole per le capacità assunzionali e tetto del fondo” di Arturo Bianco); si ritiene, pertanto, che le cessazioni avvenute nel corso del 2018 comportino una decurtazione del fondo 2019.
Relativamente al seconda domanda non vi sono molte certezze applicative e anche dalla letture di diverse interpretazioni dottrinaria non si riescono a fornire certezze al gentile lettore sulla legittima domanda; in via del tutto interpretativa si è del parere che le novità dovrebbero entrare in vigore solo al momento della emanazione dei decreti attuativi, il che imporrà alle regioni ed ai comuni di modificare per l’ennesima volta la propria programmazione del fabbisogno.
Su quest’ultimo punto servirà un preciso chiarimento ministeriale che al momento nelle documentazione consultata  non si è riscontrato.

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