Print Friendly, PDF & Email
Utilizzo reiterato della proroga tecnica: sempre illegittimo
Pubblicato il 31 ottobre 2019

L’Anac, con la delibera 882/2019, ha fornito chiarimenti in merito ai presupposti sostanziali e normativi in base ai quali la stazione appaltante può ricorrere alla proroga tecnica di un contratto, chiarendo che un utilizzo reiterato della stessa è da considerarsi sempre e comunque illegittimo.
L’Autorità a seguito di una segnalazione pervenuta, aveva notificato a un Comune, l’avvio del procedimento finalizzato ad accertare l’eventuale uso improprio di proroghe contrattuali ed eventuali ulteriori profili di illegittimità nelle iniziative assunte dall’Ente per il servizio di fornitura e gestione calore degli edifici comunali.
In particolare, il Comune aveva provveduto ad affidare per la quarta volta, sempre in regime di proroga, a una ditta privata, l’appalto per la fornitura e gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali per la stagione termica 2017-2018, nonostante il parere contabile contrario espresso da parte del responsabile dei Servizi Finanziari e dal Responsabile Anticorruzione, Segretario comunale dell’Ente.
Nel corso dell’istruttoria avviata dall’Anac, il Comune aveva fornito una serie di controdeduzioni, evocando le difficoltà riscontrate nell’attivare il servizio mediante la Consip, a causa delle vicende giudiziarie che avevano comportato la sospensione dell’impresa convenzionata con Consip.
A sostegno delle ripetute proroghe, l’ente locale adduceva altresì ulteriori giustificazioni legate alla complessità del servizio da gestire, evidenziando che «le verifiche della proposta comportavano attività e tempi non compatibili con l’imminente attivazione del servizio» e che in un altro frangente era sopravvenuta una rottura di una delle due caldaie della scuola elementare del paese, la quale avrebbe richiesto un adeguamento della proposta, anche in considerazione del fatto che l’offerta tecnico-economica pervenuta dalla nuova impresa interpellata risultava superiore al corrispondente canone annuo in vigore con il precedente gestore.
L’Anac ha cesurato l’operato del Comune, per il reiterato uso delle proroghe contrattuali fatto dall’Ente.
L’Autorità ha ribadito in via generale che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, la proroga configura una violazione delle disposizioni vigenti in materia di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, in quanto costituisce un rimedio eccezionale.
In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcun spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che “salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara (Cons. Stato, sent. 3391/2008). La proroga, come soluzione di carattere eccezionale, in caso di effettiva necessità di assicurare il servizio, deve mantenere carattere di temporaneità esclusivamente al fine di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”.
L’Anac richiamando un orientamento ormai pacifico in giurisprudenza, ha precisato che la proroga tecnica è ammessa solo in via del tutto eccezionale, poiché costituisce una violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, enunciati nel codice dei contratti.
L’eccezionalità deve essere valutata “in considerazione della necessità – riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta – di evitare un blocco dell’azione amministrativa”.
L’Autorità ravvisa, nel caso di specie, quale prima causa del ripetuto uso della proroga, la mancata programmazione nell’acquisto di beni e servizi, che dovrebbe garantire il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari”.
L’assenza di questa attività infatti moltiplica le emergenze, in cui la proroga tecnica viene presentata ancora prima che abbia inizio il vero e proprio affidamento del servizio.
Leggi la delibera

Anac Delibera_ 882_ 2019

Torna in alto