01/11/2019 – Servizio di accertamento di tributi comunali e supporto alla riscossione delle entrate. E’ servizio di natura intellettuale!

Servizio di accertamento di tributi comunali e supporto alla riscossione delle entrate. E’ servizio di natura intellettuale!
Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 31/ 10/2019, n.2619.
Scritto da Roberto Donati 31 Ottobre 2019
Si allunga la casistica dei servizi dichiarati di natura intellettuale[1].
La fattispecie in esame riguarda procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento di ICI, TARES, TOSAP e IUC, anche a mezzo di sistemi GIS, supporto alla riscossione ordinaria di IUC e TOSAP, nonché riscossione coattiva di tutte le entrate dell’Ente.
L’aggiudicataria è stata esclusa dalla Commissione di gara in quanto la sua offerta non sarebbe risultata conforme a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016, riportando solo gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ,senza indicare i propri costi della manodopera.
Pertanto, l’appalto è stato aggiudicato all’altro RTI presente in gara.
La ricorrente deduce che la decisione della Commissione si pone in frontale contrasto con l’art. 1 del Capitolato di gara, che definisce il servizio come “di natura intellettuale”.
Dopo aver richiamato l’articolo 95 comma 10 e le previsioni del capitolato a base di gara, il Tar decide la controversia.
Le illustrate caratteristiche escludono quindi ispo iure l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in capo alle imprese partecipanti alla gara.
Il Collegio è ben consapevole del fatto che la questione della indicazione dei citati costi sia stata recentemente risolta – in senso “rigoristico” per le imprese partecipanti alle gare – con le recenti decisioni dell’A.P. del Consiglio di Stato (nn. 1 e 3 del 24 gennaio 2019). In esse è stato affermato che “questo Giudice ritiene che il pertinente quadro giuridico nazionale imponga di aderire alla tesi secondo cui, nelle circostanze rilevanti ai fini del decidere, la mancata puntuale indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera comporti necessariamente l’esclusione dalla gara e che tale lacuna non sia colmabile attraverso il soccorso istruttorio.
Ritiene anche che, ai sensi del diritto nazionale, siccome l’obbligo di separata indicazione di tali costi è contenuto in disposizioni di legge dal carattere sufficientemente chiaro per gli operatori professionali, la mancata riproduzione di tale obbligo nel bando e nel capitolato della gara non potrebbe comunque giovare a tali operatori in termini di scusabilità dell’errore”.
Il Collegio è anche conscio del fatto che, a livello comunitario, la giurisprudenza si è espressa nel senso di consentire l’esclusione automatica del concorrente, e di non concedere il beneficio del soccorso istruttorio, nell’ipotesi di mancata esternazione dei costi della manodopera obbligatori per legge: “È compatibile con le direttive comunitarie in tema di appalti, nonché con i principi di parità di trattamento e trasparenza in essa contemplati, un assetto nel quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera comporta l’esclusione dell’impresa, senza possibilità di soccorso istruttorio, “anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto”” (Corte di giustizia UE n. 309 del 2.05.2019).
Tuttavia, va anche messo ben in evidenza che la fattispecie oggi in esame non è sussumibile nelle regole enucleate dalle citate sentenze dei massimi organi di giustizia, atteso che – per la particolare tipologia del servizio da appaltare (di natura eminentemente intellettuale) – la legislazione nazionale esclude già in radice l’obbligo di esternazione dei cd. “costi della manodopera”.
In definitiva, il ricorso va accolto, con assorbimento delle altre censure dedotte.
[1] Vedasi a questo link ed a questo link. Si segnala inoltre la non uniforme valutazione, da parte della giurisprudenza, dei servizi assicurativi. Per  Tar Lazio Sez. II quater, sentenza n. 11.717 del 3 dicembre 2018: il contratto di assicurazione, a differenza del servizio di brokeraggio, non concerne né un’attività di consulenza, né, più in generale, un’attività da svolgersi nei locali dell’impresa prestatrice del servizio, ma implica una serie di attività materiali e giuridiche standardizzate inserite in una complessa organizzazione aziendale, in cui difetta un apporto personale e professionale del singolo operatore”. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento  ( sentenza n. 319 del 1/ 12/ 2017) , ha stabilito invece che non è  controversa la riconducibilità dell’appalto in questione, avente ad oggetto servizi assicurativi, ad un appalto di “servizi di natura intellettuale”.

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