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Non si possono addebitare ai concorrenti i costi delle piattaforme telematiche !
Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 31/ 10 /2019, n. 1664.
Scritto da Roberto Donati – 31 Ottobre 2019
Significativa la Sentenza dei giudici pugliesi perché afferma il principio di gratuità nell’utilizzo delle piattaforme telematiche, secondo quanto statuito dall’art. 41, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 50/2016, inserito dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
Per cui , ai sensi dell’articolo 41 comma 2 “E’ fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58” (cioè alle “piattaforme telematiche di negoziazione”).
Ed importante perché si esprime anche sulla qualificazione di una stazione appaltante consortile.
La vicenda vede Ance nazionale, Ance Lecce ed alcuni costruttori impugnare il bando di un Comune per l’espletamento di una procedura aperta per lavori da effettuarsi su una nota piattaforma telematica .
Si  censura in particolare come la lex specialis abbia posto a carico dei concorrenti (imprese del settore) oneri economici non dovuti ( il costo di lavori non previsti nel progetto della P.A. posto a base di gara e il contributo per il funzionamento della piattaforma).
Fondate ed assorbenti sono le censure con cui si deduce, essenzialmente, che la lex specialis ha posto a carico dei concorrenti (imprese del settore) oneri economici non dovuti (appunto, il costo di lavori non previsti nel progetto della P.A. posto a base di gara e il contributo ad XXXXX per il funzionamento della piattaforma).
La parte maggiormente significativa della sentenza riguarda la dichiarata illegittimità del contributo per il funzionamento della piattaforma, da porsi a carico dell’aggiudicatario nella misura dell’1% (uno per cento) oltre I.V.A., dell’importo complessivo posto a base di gara.
Il giudizio del Tar è netto.
Tanto concreta, effettivamente – in assenza di espressa copertura legislativa specifica, la violazione dell’art. 23 della Costituzione, secondo cui “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Risulta, altresì, violato l’art. 41, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 50/2016, inserito dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale “E’ fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58” (cioè alle “piattaforme telematiche di negoziazione”).
Da evidenziare anche il passaggio sul possesso dei requisiti di qualificazione della stazione appaltante consortile, in quanto  non risulta dimostrato in giudizio che sia iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, sicchè non è in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per poter svolgere i compiti di Centrale di Committenza Ausiliaria (art. 39 del Decreto Legislativo n. 50/2016) a favore del Comune di xxx (si veda l’art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016, secondo cui “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”).
Il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli impugnati atti.

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