01/11/2019 – Decreto Fiscale 2020 – Fusione comuni, rendiconto gestione comuni, fiscalità regionale e trasporto pubblico locale

Decreto Fiscale 2020 – Fusione comuni, rendiconto gestione comuni, fiscalità regionale e trasporto pubblico locale
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Nel D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ci sono alcune novità riguardanti la finanza e i tributi degli enti locali. Qui di seguito la seconda parte delle novità.
Contributi fusione comuni
Sono incrementate le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni dall’art. 15, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nell’importo di 30 milioni di euro per l’anno 2019. Quest’ultima disposizione, per favorire la fusione dei comuni, prevede che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Si ricorda che il contributo non riguarda gli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché gli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l’attribuzione dei trasferimenti agli enti locali (art. 42) .
Fiscalità regionale
E’ rinviata di un anno, dal 2020 al 2021, l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a sopprimere i trasferimenti statali. Sono apportate, pertanto, modificazioni al D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
La rideterminazione dell’addizionale regionale all’IRPEF è fissata a decorrere dall’anno 2021(in precedenza a decorrere dal 2020).
A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). 2. Per gli anni dal 2011 al 2020 (in precedenza per gli anni dal 2011 al 2019) l’aliquota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall’anno 2021 (in precedenza a decorrere dall’anno 2020) l’aliquota è determinata al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall’anno 2021 (in precedenza a decorrere dall’anno 2020) le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della
A decorrere dall’anno 2021( in precedenza a decorrere dall’anno 2020) sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all’indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all’esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all’esercizio di funzioni da parte di province e comuni.
Con DPCM, entro il 31 luglio 2020 (in precedenza entro il 31 luglio 2019), sono individuati i trasferimenti statali a favore delle regioni.
A decorrere dal 2021 (in precedenza dal 2020), in conseguenza dell’avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, sono previste le fonti di finanziamento delle spese delle regioni.
E’ istituito, dall’anno 2021 (in precedenza 2020), un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell’IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese per i servizi essenziali.(art. 46).
Trasporto pubblico locale
E’ disposto il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l’applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base di livelli adeguati di servizio. Viene innanzitutto differita dal 2018 al 2020 l’applicazione dei nuovi criteri di riparto del Fondo TPL.
Il meccanismo di anticipazione acconto dell’80% del Fondo TPL si applica non solo nelle more dell’operatività della riforma, ma anche a partire dal 2018. Si specifica che a partire dal mese di gennaio 2018, oltre che “nelle more dell’emanazione del decreto” di riforma, come già previsto attualmente, la ripartizione del Fondo Tpl sia effettuata in base al criterio dell’acconto dell’80% alle Regioni, a titolo di anticipazione, secondo la Tabella di ripartizione regionale, allegata al D.P.C.M. 26 maggio 2017. Tale modifica adegua quindi la normativa a quanto già avvenuto a partire dal 2018, data dalla quale era prevista la decorrenza della riforma, atteso che fino al 2017 la percentuale di anticipazione del Fondo applicata è stata quella prevista dal D.P.C.M. 11 marzo 2013, pari al 60 %.
Si consente che il D.P.C.M. 11 marzo 2013, che definisce i criteri di ripartizione del Fondo TPL in attesa della riforma, conservi efficacia fino al 31 dicembre dell’anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di riforma, quindi fino al 31 dicembre 2019, atteso che la riforma è prevista ora dal 2020.
Si fissa all’anno 2020 il termine entro il quale dovranno essere definiti con decreto ministeriale, per il riparto del Fondo, i criteri con cui le regioni ordinarie dovranno determinare i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l’eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e l’applicazione delle disposizioni sul riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, secondo bacini territoriali ottimali e affidati con procedure competitive ad evidenza pubblica, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale
Ai fini del riparto del Fondo si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall’anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alle Regioni, a pena della sospensione dell’erogazione dei corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni. Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario(art. 47).
Rendiconto gestione comuni
Sono modificate alcune disposizioni dell’ordinamento contabile degli enti locali, al fine di eliminarvi i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all’invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. Le modifiche normative introdotte dall’articolo in esame sono conseguenti alle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), che ha eliminato l’obbligo delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, da inviare al Ministero dell’interno, sostituite dall’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), secondo la previsione dell’art. 13L. n. 196/2009.
E’ soppressa la disposizione – contenuta al comma 5, secondo periodo, dell’art. 228D.Lgs. 267/2000 – che pone a carico degli enti locali l’onere di allegare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio anche al certificato di rendiconto. La soppressione è conseguente al fatto che l’onere della trasmissione del certificato di rendiconto è ormai venuto meno, sostituito dall’obbligo, previsto dalla legge di contabilità, dell’invio del rendiconto alla BDAP. Resta in ogni caso ferma la disposizione, contenuta nel medesimo comma 5 dell’art. 228 del TUEL, che prevede che tali documenti (tabella dei parametri di deficitarietà strutturale e piano degli indicatori) vengano allegati al rendiconto.
Sono modificate le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’art. 243 del TUEL, che disciplina i controlli cui sono soggetti gli enti locali strutturalmente deficitari, al fine di eliminare, all’interno delle misure sanzionatorie, i riferimenti al soppresso certificato di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all’invio dello stesso a BDAP, secondo la previsione dell’art. 13L. n. 196/2009. In particolare:
– si modifica il comma 5 dell’art. 243 del TUEL, al fine di precisare che la sanzione da applicare agli enti in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione è ora commisurata all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione, anziché di quelle risultanti dal certificato di bilancio, del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Laddove non risultasse inviato alla BDAP il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all’ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, in quella dei certificati di bilancio del Ministero dell’interno;
Infine viene riformulato il comma 6 dell’art. 243, nel senso di prevedere l’assoggettamento in via provvisoria ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi anche degli enti locali: a) che non abbiano provveduto, nei termini di legge, alla deliberazione del rendiconto della gestione, b) che non inviino il rendiconto della gestione alla BDAP entro 30 giorni dal termine previsto per la sua deliberazione.
Infine è modificata, di cui art. 1, comma 142L. 30 dicembre 2018, n. 145, la quale, in relazione ai contributi assegnati ai comuni per investimenti di messa in sicurezza del territorio, indica come requisito essenziale per l’attribuzione dei contributi medesimi, la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del rendiconto di gestione e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Ciò in quanto le informazioni finanziarie utili ai fini della definizione dell’ammontare da attribuire a ciascun ente, sono desunte, secondo il dettato della norma, dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione (e dal quadro generale riassuntivo), trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). La modifica riguarda, in particolare, la disposizione che si riferisce ai comuni per i quali sono sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, precisando che per essi le informazioni finanziarie utili per l’assegnazione del contributo siano desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca anziché dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno (art. 48).
Investimenti regionali: estensione casistica
Sono introdotte disposizioni volte ad ampliare l’utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali
I contributi assegnati alle regioni a statuto ordinario per gli investimenti ( art. 1, comma 134L. n. 145/2018) sono destinati oltre che per gli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, anche per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.
Il comma successivo, il 135, in virtù delle novità innanzi viste, è modificato nel senso che segue. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per: a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché per interventi in viabilità e trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale; c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni; c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilita’ maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; c-quater) per infrastrutture sociali; c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati (art. 49).

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