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Mansioni superiori, per l’ente scatta l’obbligo di pagare le differenze retributive

di Michele Nico

QUI la sentenza del Tribunale di Bari n. 1214/2019

In mancanza di un atto formale d’incarico, nella pubblica amministrazione non può essere assegnata la qualifica superiore al dipendente che abbia svolto in via continuativa le correlative mansioni. In questo caso al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, ferma restando la responsabilità del dirigente che ha disposto l’assegnazione.

Sulla base di questo principio il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1214/2019, ha condannato un’azienda ospedaliera a risarcire un proprio dipendente con il pagamento delle differenze retributive tra la categoria di appartenenza e quelle del diverso inquadramento, oltre a rivalutazione e interessi legali, per tutto il periodo in cui il lavoratore ha svolto le mansioni superiori.

La sentenza è circoscritta alla domanda del lavoratore che ha chiamato in giudizio l’ente per l’assegnazione alle mansioni superiori senza l’atto d’incarico, ma è evidente che la pronuncia apre lo spiraglio a ulteriori forme di responsabilità, dacché l’articolo 52, comma 5, del Dlgs 165/2001 specifica che in questi casi «il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave».

In altre parole nella Pa il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale (articolo 2013 del codice civile), ma soltanto l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico per l’interessato e l’ipotesi di danno erariale per il dirigente che abbia utilizzato il personale per mansioni estranee alla categoria di appartenenza.

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