29/03/2019 – Cosa succede in caso di assenza o impedimento del sindaco – Presidenza al più vecchio

Cosa succede in caso di assenza o impedimento del sindaco 

Presidenza al più vecchio

Il consigliere anziano guida l’assemblea

Quale figura può sostituire il sindaco, assente o impedito, nelle funzioni di presidenza del consiglio comunale quando il vice sindaco non è consigliere comunale?

Ai sensi dell’art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00, è previsto che nei comuni sino a 15 mila abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco, «salvo differente previsione statutaria», mentre il comma 1, dello stesso articolo 39 stabilisce che le funzioni vicarie del presidente del consiglio, quando lo statuto non dispone diversamente, sono esercitate dal consigliere anziano. Pertanto, è la normativa statale che, anche in carenza di specifiche disposizioni dell’ente, individua il vicario del presidente del consiglio. Come da consolidato orientamento del Consiglio di stato (cfr. parere n. 94/1996) qualora il vicesindaco sia assessore esterno egli non potrà presiedere un consesso di cui non è componente. Il Supremo consesso amministrativo, infatti, ha chiarito che se il vicario non è consigliere comunale non si vede come possa fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte e la presidenza sarà assunta dal membro del collegio che ne ha titolo «in base alle consuete regole dell’anzianità». Nel caso in cui nello statuto del comune fosse previsto che in assenza o per impedimento del vice sindaco, le funzioni vicarie del sindaco debbano essere svolte da altro assessore nominato dal sindaco, ma lo stesso organo di vertice non abbia adottato alcun atto di nomina di un proprio sostituto con riferimento alle funzioni di presidente del consiglio, l’attribuzione dei poteri di presidenza al consigliere anziano appare coerente con l’orientamento espresso dal Consiglio di stato nel parere n. 94/1996 citato.

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