28/03/2019 – Resoconto Riunione dei Segretari dell’Albo Puglia del 27.03.209 – Osservazioni all’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018 relativo alla Dirigenza Area Funzioni Locali – Sezione Segretari comunali

Resoconto Riunione dei Segretari dell’Albo Puglia del 27.03.209 – Osservazioni all’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018 relativo alla Dirigenza Area Funzioni Locali – Sezione Segretari comunali

In poche righe si sintetizzano alcune osservazioni e criticità rilevate nell’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei Segretari comunali:

·        Preliminarmente si riscontra una incongruenza nella prima parte delle linee guida  laddove si riporta la confluenza nell’Area delle Funzioni locali nelle more dell’attuazione della riforma che prefigura l’abolizione del Segretario comunale e provinciale. Pertanto non si può chiedere alle rappresentanze sindacali dei Segretari comunali di firmare un contratto che prefiguri la propria soppressione e confluenza nel ruolo unico della dirigenza locale, giacché la premessa normativa, ossia l’art. 11 comma 1 lettera b della Legge nr. 124/2015 è stata dichiarata incostituzionale.

·        Entrando nel merito dell’atto di indirizzo si contesta che si possa disciplinare contrattualmente “la compatibilità tra le funzioni di responsabile della prevenzione e della corruzione e trasparenza e le funzioni dirigenziali attribuite al Segretario”. Si ritiene sia doveroso regolamentare a livello legislativo una materia così delicata.

·        In merito all’esercizio del potere di avocazione da parte dei Segretari comunali degli atti dei Dirigenti in caso di loro inadempienza si stigmatizza l’ambito di applicazione nei Comuni dotati di dirigenza avendo la figura dirigenziale una propria responsabilità specifica (resp. Dirigenziale); diversamente tale potere di avocazione potrebbe essere circoscritto ai Comuni privi di dirigenza e limitatamente alle competenze compatibili con la preparazione professionale legata al ruolo del Segretario comunale.

·        L’atto di indirizzo ARAN nella parte in cui prevede una disciplina per i Segretari Comunali di fascia C non chiarisce come avverrà la procedura di progressione in carriera dei Segretari di predetta fascia e il loro passaggio nell’Area dirigenziale. Per semplice scivolamento, dopo due anni effettivi di servizio, così come era ipotizzato dalla Legge 124/2015? oppure in analogia con l’attuale disciplina che prevede la frequenza ed il superamento dello SPES come conditio sine qua non per l’accesso alla fascia B?

·        Inoltre, se l’atto ARAN chiaramente dispone che non devono esserci nuovi e maggiori oneri susseguenti all’approvazione del Contratto Collettivo Nazionale Quadro, concretamente come verrà trasfusa nel nuovo disciplinare stipendiale tutta l’attuale architettura dei diritti di rogito, delle maggiorazioni di retribuzione di posizione previste dal C.C.I.N. del 22.12.2003 così come l’indennità di convenzioni di Segreteria?   Oppure vi è un serio rischio di siglare un contratto peggiorativo per i Segretari che dovrebbero negoziare ciascuno con il proprio Sindaco l’incremento della posizione ex art. 41 comma 4 del C.C.N.L. 16.05.2001, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa, per poter – forse – far confluire quelli che oggi sono i sopra citati diritti?

·        Infine appare alquanto pericolosa la previsione della revoca dell’incarico di Segretario comunale  per “l’inadeguato esercizio delle funzioni di sovraintendenza e coordinamento“ di cui all’art. 97, comma 4, TUEL equiparandolo all’ipotesi di violazione dei doveri d’Ufficio, giacché l’inadeguatezza delle funzioni appare espressione vaga e quindi non misurabile e valutabile.

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