28/03/2019 – Rapporti tra Comuni e I.A.C.P. in materia espropriativa

Rapporti tra Comuni e I.A.C.P. in materia espropriativa

Espropriazione per pubblica utilitĂ  – Decreto di esproprio – Omessa adozione – Rapporti tra Comuni e I.A.C.P. in materia espropriativa – Individuazione.

          Nei rapporti tra Comuni e I.A.C.P. in materia espropriativa, le conseguenze della mancata emanazione del decreto espropriativo entro il termine di occupazione legittima devono di regola far carico, in via solidale, tanto al delegato quanto all’ente delegante (1).

(1) Cass. civ., S.U., 26 gennaio 1998, n. 761.

Ha ricordato il Cga che le conseguenze della mancata emanazione del decreto espropriativo entro il termine di occupazione legittima fanno carico: a) al delegato, perchĂ© proprio su di lui ricade l’onere di armonizzare attivitĂ  materiale ed attivitĂ  amministrativa, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimitĂ ; b) al delegante, in quanto, almeno secondo la disciplina della legge n. 865 del 1971, l’espropriazione si svolge non solo “in nome e per conto” del Comune, ma piĂą pregnantemente “d’intesa” con questo, sicchĂ© è da ritenere che tale ente non si spogli, con la delega, delle responsabilitĂ  relative allo svolgimento della procedura secondo i suoi parametri soprattutto temporali, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di responsabilitĂ . Come la stessa Corte ha in piĂą occasioni rilevato (Cass. nn. 4426/2008; 14959/2007; 4061/2006; 4766/2002), pertanto, in tema di espropriazione di aree da destinare a edilizia economica e popolare “sussiste la corresponsabilitĂ  dell’ente delegante e dell’ente delegato, essa svolgendosi nell’interesse di entrambi, integrando l’occupazione appropriativa un fatto illecito imputabile al delegato alla conduzione della procedura, persino quando l’opera risulti ultimata nel periodo di occupazione legittima, ricadendo su di esso l’onere di attivarsi, affinchĂ© il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimitĂ .

NĂ© rileva che sia mancata nella specie la delega al compimento di tutte le operazioni ablatorie, poichĂ© l’Azienda fu comunque delegata alla realizzazione dell’opera pubblica e quell’opera realizzò in forza di provvedimento illegittimo, la cui validitĂ  era suo onere verificare nel momento in cui costituiva la fonte della sua legittimazione a porlo in esecuzione” (Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2008, n.18612).

La Suprema Corte, sempre riferendosi alla problematica dei rapporti tra Comuni e I.A.C.P., ha quindi affermato (Sez. I, 26 maggio 2006, n. 12625) il “consolidato principio giurisprudenziale… secondo cui, in tema di procedimento espropriativo preordinato ad edificazione di case economiche e popolari, lo I.a.c.p. che, al termine dell’occupazione legittima non abbandoni il suolo del privato, ma continuando ad occuparlo sine titulo vi abbia costruito l’opera pubblica, consentendone l’acquisizione all’ente pubblico territoriale in collaborazione col quale è stato avviato detto procedimento, è responsabile nei confronti del privato per il risarcimento del danno dovuto dall’abusiva occupazione del suolo e dall’irreversibile incorporazione ad esso dell’opera eseguita, con la conseguenza che l’Istituto è passivamente legittimato rispetto alla domanda risarcitoria del danneggiato (Cass. 16 gennaio 1992, n. 496; 27 luglio 1992, n. 9006; 14 ottobre 1992, n. 11220; 17 settembre 1993, n. 9579; 8 giugno 1995, n. 6479).”

Allo stesso risultato della (cor)responsabilitĂ  dell’Istituto la Corte è però pervenuta anche, come si accennava, quando l’opera pubblica risulti ultimata giĂ  nel periodo di occupazione legittima: e ciò in forza delle seguenti osservazioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2007, n. 14959). Qualora lo I.A.C.P., “cui il Comune espropriante abbia delegato il compimento della procedura espropriativa oltre a conferire l’incarico della realizzazione del programma di alloggi sociali alla quale la procedura medesima risulta finalizzata, abbia occupato e, quindi, trasformato il suolo in periodo di occupazione legittima, provvedendo, durante tale periodo, all’esecuzione dell’opera così da rendereirreversibile la destinazione pubblica dell’area, è, comunque, innegabile che l’attivitĂ  suddetta, pur essendo da qualificare lecita siccome esaurita in periodo appunto di occupazione legittima, finisce tuttavia per anticipare gli effetti del provvedimento ablatorio al momento in cui il nuovo contesto realizzato assume la connotazione di bene pubblico, precludendone, quindi, definitivamente e sin da tale momento la restituzione, onde è proprio l’autore materiale della costruzione anticipata (la quale rappresenta pur essa una deviazione dallo schema legale) che deve sopportarne il rischio ed assumerne la relativa responsabilitĂ  a titolo risarcitorio nei confronti del privato, lĂ  dove la suindicata attivitĂ  trasformatrice del bene altrui posta in essere dal delegato, costituendo, siccome non legittimata da previ provvedimenti ablatori, attivitĂ  sine titulo lesiva di diritti soggettivi ed integrando, quindi, un comportamento illecito la cui responsabilitĂ , dato il carattere personale della responsabilitĂ  aquiliana, non può che gravare sull’autore dell’illecito stesso, fornisce al perfezionamento dell’occupazione acquisitiva un contributo eziologico (art. 40 c.p.) non inferiore alla colposa inerzia dell’Amministrazione delegante, quante volte il medesimo delegato non ottenga la tempestiva pronuncia del decreto di esproprio prima della scadenza del termine dell’occupazione legittima (Cass. 20 maggio 2006, n. 11890).”

Questa stessa decisione della Corte n. 14959/2007 ha fatto però chiarezza, in argomento, anche su quest’ultimo aspetto, ossia quello della corresponsabilitĂ  dell’Amministrazione delegante, osservando in proposito quanto segue: “ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la delega al compimento delle operazioni espropriative (come nella specie), svolgendosi l’espropriazione non solo “in nome e per conto” del delegante, ma anche “d’intesa” con esso, non priva quest’ultimo, pur sempre tenuto a promuovere correttamente la procedura ablatoria, dei propri poteri di controllo e di stimolo dell’attivitĂ  del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l’ente medesimo corresponsabile dell’illecito, onde spetta al delegante l’onere di allegare e dimostrare di avere esercitato gli anzidetti poteri di controllo e di stimolo, esplicitandone i tempi e i modi, lĂ  dove il fatto stesso della mancata, tempestiva emissione del decreto di esproprio nel termine di durata dell’occupazione legittima(come, di nuovo, nella specie) è sufficiente a far presumere, in assenza di contrarie risultanze processuali, il mancato esercizio di tali poteri (Cass. 12 luglio 2001, n. 9424; Cass. 26 maggio 2006, n. 12626; Cass. 12 giugno 2006, n. 13585; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23279).”

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