28/03/2019 – Motivazione del provvedimento amministrativo

Motivazione del provvedimento amministrativo

Al fine di semplificare ed accelerare l’emanazione degli atti questo Ministero vorrebbe limitare la parte narrativa e di motivazione dei provvedimenti. E’ consentito o l’atto diviene illegittimo?

a cura di Simone Chiarelli

In linea di principio la giurisprudenza sottolinea come la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3L. 7 agosto 1990, n. 241 “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2L. 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti, non potendo perciò il suo difetto o la sua inadeguatezza essere in alcun modo assimilati alla mera violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma.

La motivazione è tanto più necessaria e deve essere accurata quanto maggiore è la discrezionalità esercitata dalla PA o sono rilevanti gli interessi coinvolti. Ad esempio per i provvedimenti aventi natura preventiva e anticipatoria l’obbligo di motivazione è essenziale nel nostro ordinamento ad evitare che detti provvedimenti, fondati su fattispecie di pericolo, sanzionino in realtà, arbitrariamente, una colpa d’autore e integrino, così, altrettante “pene del sospetto”. Anche i provvedimenti con cui l’autorità amministrativa ritenga insussistenti i presupposti per l’emissione delle misure preventive devono essere debitamente motivati.

Ciò premesso esistono tuttavia circostanze che consentono di “semplificare” la motivazione degli atti (peraltro non dovuta “per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale” art. 3, comma 2L. 7 agosto 1990, n. 241).

Ai sensi dell’art. 2, comma 2L. 7 agosto 1990, n. 241 “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

In sede di adozione di uno strumento urbanistico, l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione ha carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata, eccezion fatta per i casi in cui esso incida su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative.

Il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l’autorità emanante esplicita l’intenzione di fare propri gli esiti dell’istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata. In tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza.

Inoltre in caso di conferma di atti adottati occorre ricordare che “un atto amministrativo può essere considerato meramente confermativo quando l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione”.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto