28/03/2019 – Le condizioni per il “soccorso finanziario” in favore delle Società partecipate: un recente parere della Corte dei conti Lazio

Le condizioni per il “soccorso finanziario” in favore delle Società partecipate: un recente parere della Corte dei conti Lazio

25Mar, 2019

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, con la Deliberazione n.1/2019/Par, pur dichiarando inammissibile il parere richiesto dalla Regione in quanto rivolto ad ottenere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile, ha proceduto comunque ad una ricognizione dei profili normativi e giurisprudenziali in ordine ai presupposti necessari per poter operare un intervento di ricapitalizzazione in favore di una Società partecipata in perdita.

Il divieto di “soccorso finanziario” per le Società partecipate in costante perdita

I Giudici contabili rilevano che l’art. 14, comma 5, Dlgs. n. 175/16 (“Testo unico sulle Società a partecipazione pubblica”, Tusp), sancisce il principio generale del c.d. divieto di “soccorso finanziario” da parte degli Enti pubblici partecipanti in favore dell’Organismo societario partecipato che abbia registrato per 3 esercizi consecutivi perdite di esercizio, ad eccezione comunque del caso di perdite che erodono il capitale legale minimo (art. 2447 e art. 2482-ter, del Cc.).

La Corte laziale ricorda come il “divieto di soccorso finanziario” costituisca l’espressione della volontà legislativa di abbandono della logica del salvataggio “a tutti i costi” degli Organismi a partecipazione pubblica in condizioni di precarietà economico-finanziaria di dissesto o perdita strutturale (Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 15/2014; Corte conti, Sezione controllo Piemonte, n. 61/2010/Par).

Sul punto, si riscontra l’assoluta coincidenza con le valutazioni di Corte dei conti Piemonte (Delibera n. 3/2018/Par) secondo cui, a conferma di un principio generale “deve ritenersi fortemente limitata per le Amministrazioni locali, considerato l’uso delle risorse della collettività, l’ammissibilità di interventi a sostegno di Organismi partecipati mediante erogazione o comunque dispendio di disponibilitàfinanziarie a fondo perduto, che appaiano privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari”.

Il divieto del “soccorso finanziario” non è motivato solo in ragione di esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma anche nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di diritti speciali o esclusivi, comunque di privilegi in grado di alterare le fisiologiche dinamiche concorrenziali del mercato (Corte dei conti – Sezione controllo Puglia, n. 29/2012/Par).

Le deroghe al divieto di “soccorso finanziario

Il “soccorso finanziario” per le Società in costante perdita è escluso come principio d’ordine generale, ma è ammesso in via eccezionale solo in presenza delle condizioni espressamente individuate nel comma 5 del citato art. 14 del Dlgs. n. 175/2016:

A – (Piano di risanamento): trasferimenti straordinari a fronte di contratti di convezioni o contratti di servizio, programmi per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse o realizzazione investimenti, sulla base di Piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro 3 anni, approvato dall’Autorità di regolazione di Settore, se esistente, e comunicato alla Corte dei conti. Si segnala, a margine, che all’interno dello stesso art. 14 ci troviamo davanti a 2 definizioni formalmente diverse: il “Piano di risanamento”, previsto dal comma 5, e il “Piano di ristrutturazione aziendale”, previsto dal comma 4. Nonostante la detta differenziazione, si ritiene che i 2 Piani si identifichino. “Da un punto di vista tanto giuridico, quanto aziendale, la ristrutturazione aziendale ed il risanamento stanno ad identificare un’analoga fattispecie, tendendo ambedue al recupero dell’equilibrio economico dell’attività imprenditoriale” (G. D’Attorre – “I Piani di risanamento e di ristrutturazione delle Società pubbliche”, in Fallimento, 2018, 2, 139);

B – (pericoli per Sicurezza, Ordine pubblico e Sanità) al fine di salvaguardare la continuità di servizi di pubblico interesse a fronte di gravi pericoli per la Sicurezza pubblica, l’Ordine pubblico e la Sanità.

Le Società in liquidazione

La Deliberazione in commento ricorda infine, nel solco di copiosa giurisprudenza, che il divieto di “soccorso finanziario” opera anche per le Società poste in liquidazione, le quali “rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito della procedura” (ex plurimis, Corte dei conti – Sezione controllo Lazio n. 66/2018/Par; Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 27/2016/Frg; Corte dei conti – Sezione controllo Liguria n. 84/208/Par).

Si segnala che il divieto di “soccorso finanziario” per le Società in liquidazione opera a maggior ragione con vincoli superiori a quelli previsti dall’art. 14 citato.

Invero, in ipotesi di Società in liquidazione, mancando in nuce il perseguimento delle finalità istituzionali a cui era precipuamente deputata l’attività della partecipata, è assai difficile ipotizzare un obbligo al ripiano delle perdite. In tale ipotesi il “soccorso finanziario” può giustificarsi soltanto nel caso remoto in cui l’Ente socio sia obbligato al pagamento dei debiti della partecipata, in ragione di vincoli contrattuali che facciano derivare una responsabilità diretta nei confronti dei terzi creditori.

Del resto, come afferma la Corte dei conti Piemonte nella Delibera n. 3/18, è “arduo spiegare in termini di razionalità economica l’eventuale scelta di un Ente che, in caso di incapienza del patrimonio sociale, si accolla l’onere dei debiti di una Società in liquidazione, la quale per definizione, non può assicurare alcune prospettiva di una più efficiente prosecuzione dell’attività sociale caratteristica”

Il tema non affrontato (il “soccorso finanziario” in caso di perdita isolata)

La Corte dei conti, esaminando la portata del citato art. 14, non affronta la fattispecie del “soccorso finanziario” in presenza di perdita isolata della partecipata, non oggetto di specifica normazione, e per cui dovrebbero valore i principi di ordine generale sul buon andamento della P.A. eventualmente integrati da quelli ricavabili dallo stesso Tusp.

La ricapitalizzazione costituisce oggetto di una facoltà (e non di un obbligo), e l’Ente socio nel motivare la propria scelta, ancorché non sia obbligato a munirsi di un Piano di risanamento, posto che le perdita isolata non è assolutamente indice di uno stato di crisi, né definitiva o transitoria, è sicuramente obbligato a dare conto della inesistenza di una situazione di crisi (perché in tale ipotesi sarebbe necessario il piano di risanamento).

Ulteriormente, la motivazione dovrebbe contemplare: a) ex lato socio, la sussistenza ed il funzionamento di tutti gli strumenti di controllo necessari per una corretta e adeguata verifica della gestione operativa e finanziaria della Società partecipata; b) ex lato Società, la adeguata e corretta adozione da parte della Società degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dall’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 175/2016.

L’insorgenza di perdite di esercizio della Società o Azienda partecipata impone all’Ente Locale – in aggiunta all’obbligo di istituire il Fondo vincolato nel proprio bilancio ex art. 21 del Tusp – di procedere sin da subito all’esame ed all’accurato accertamento delle cause che hanno determinato il risultato negativo. Soltanto all’esito di siffatta verifica potrà procedersi alla ricapitalizzazione della partecipata in perdita.

Avv. Giuseppe Girlando

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto