28/03/2019 – Istruzioni dell’Anac con scadenza al 30 aprile per la trasparenza con triplice rivelazione

Istruzioni dell’Anac con scadenza al 30 aprile per la trasparenza con triplice rivelazione

 28/03/2019

Entro il 30 aprile 2019, l’Anac dovrà pubblicare tre documenti con in allegato le delibere dell’ente stesso da parte degli organismi indipendenti di valutazione o di strutture dalle simili funzioni, i cosidetti nuclei di valutazione. I documenti attesi sono: griglia di rilevazione, documento di attestazione e scheda di sintesi. Il termine per la pubblicazione è stato stabilito dall’Autorità tramite la delibera 141/2019 relativa agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza. Tra l’organismo che elabora l’attestazione e il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ci sarà una stretta collaborazione, poiché il secondo si dovrà occupare della rilevazione in mancanza di Oiv.

L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riguarda non solo le PA in elenco nell’articolo 1, comma 2, DLgs 165/2001, ma anche gli enti pubblici economici e le società a controllo pubblico (tranne quelle quotate) e fondazioni, associazioni ed enti di diritto privato con un bilancio di oltre 500.000 euro, se l’attività risulta finanziata da due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da PA, in cui titolari e componenti dell’organo d’amministrazione  sia stabilita da pubbliche amministrazioni.

La griglia pubblicata aggiunge due ambiti di rilevazione dei dati che l’Autorità non aveva indicato nella sua delibera, con questa si rivelavano infatti sei categorie di dati, tra quelli previsti dal DLgs 33/2013, relativi ai provvedimenti (come da articolo 23), ai pagamenti dell’ente (come da articoli 4-bis, 33, 36 e 41), ai bilancio (come da articolo 29), alle opere pubbliche (come da articolo 38), alle informazioni ambientali (come da articolo 40) e alla pianificazione e governo del territorio (come da articolo 39). In aggiunta, la griglia pubblicata porta a prendere in considerazione anche i dati in riferimento ai servizi erogati (come da articolo 32) e alla performance (come da articoli 10 e 20).

Gli organismi di attestazione saranno tenuti a verificare sia la corretta pubblicazione dei dati sul sito dell’ente, sia la qualità per quanto riguarda completezza, aggiornamento e formato, come riportate nello specifico allegato “Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati”. Inoltre, la specifica scheda di sintesi della rivelazione (sempre disponibile in allegato) dovrà essere compilata a sua volta, riportando gli organismi di attestazione in cui sono indicate le procedure e modalità da seguire per la rivelazione, oltre a chiarire quali sono gli aspetti critici che si andranno ad incontrare nel corso della rilevazione stessa e a specificare l’eventuale documento da allegare. Infine, se i dati richiesti non sono previsti dalla competenza dell’ente si dovrà inserire il valore “n/a” e non lasciare spazi vuoti.

Articolo di Massimo Chiappa

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