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Puglia, del. n. 30 – Capacità assunzionale per il personale dirigenziale e non dirigenziale: questione di massima

Pubblicato il 27 marzo 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione dei limiti di spesa per il personale, in particolare chiedendo se i valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale, riferiti alle cessazioni dell’anno precedente nonché ai resti assunzionali del triennio precedente l’annualità di riferimento, possano essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale (dirigenziale e non).

I magistrati contabili della Puglia con la deliberazione 30/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 marzo, hanno rimesso la questione alla Sezione Autonomie stante i contrapposti orientamenti espressi dalla magistratura contabile.

La Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la deliberazione n. 21/2018, ha concluso per la necessità di distinguere i due budget, sulla base di una ricostruzione sistematica dello statuto della dirigenza pubblica, che pure andranno distintamente utilizzate in sede di eventuali assunzioni.

Al contrario, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 222/2018, ha affermato che la capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato da parte degli enti locali, disciplinata dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014, «non fa distinzione tra personale non dirigenziale e personale dirigenziale» e, di conseguenza, è possibile utilizzare la spesa conseguente alla cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale per il calcolo della capacità assunzionale destinabile ad una unità con qualifica dirigenziale.

Stante il contrasto tra le soluzioni prospettate, la questione è stata rimessa alla Sezione Autonomie.

Con riferimento specifico alla dirigenza, nella spesa per cessazioni utile a generare capacità assunzionali, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014, debbano essere computate le sole cessazioni del personale dirigenziale di ruolo (escludendo, quindi, i contratti ex articolo 110, comma 1, del Tuel).

Infine, come chiarito dai magistrati contabili, l’articolo 2, comma 10-bis del d.l. 95/2012, richiamato dall’art. 6, comma 3 del d.lgs. 165/2001, che vieta l’incremento del numero degli uffici dirigenziali se non con disposizione di legge, non si applica agli enti locali.

Tale disposizione è destinata ad operare solo in relazione agli uffici dirigenziali delle amministrazioni statali e ad esse equiparate.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Puglia del. n. 30 – 19

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