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In calo il costo globale dei mutui degli enti locali

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

L’art. 22D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 detta disposizioni sui mutui degli enti locali. Ed in particolare il comma 2 dispone che “il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento”.

In attuazione a questa disposizione il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) con il decreto 14 marzo 2019 ha provveduto alla determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi dell’art. 22D.L. n. 66 del 1989. Rispetto al precedente decreto, D.M. 28 dicembre 2018 (G.U. n. 6 dell’8 gennaio 2019), il costo globale ha subito una riduzione. Con il nuovo decreto si fissano nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato.

Tassi fissi e tassi variabili. I mutui contratti dagli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni) sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Mutui a tassi fissi. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni regolate a tasso fisso è determinato nelle seguenti misure: a) fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 2,15% (in precedenza + 3,30%); b) fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 2,70% (in precedenza + 3,55%); c) fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 2,90% (in precedenza + 3,55%); d) fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 2,85% (in precedenza + 3,40%); e) oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 2,75% (in precedenza + 3,20%).

Per Interest Rate Swap si intende il tasso verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.

Mutui a tasso variabile. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni regolate a tasso variabile è fissato nelle seguenti misure: a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,15% (in precedenza + 3,30%); b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,70% (in precedenza + 3,55%); c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,85% (in precedenza + 3,55%); d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,85% (in precedenza + 3,45%); e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,85% (in precedenza + 3,35%).

Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Applicazione disposizioni. Queste disposizioni si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

D.M. 14 marzo 2019 del Ministero dell’economia e delle finanze (G.U. 21 marzo 2019, n. 68)

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