27/03/2019 – Illegittima l’ordinanza comunale che vieta l’accesso degli animali sulle spiagge libere

Illegittima l’ordinanza comunale che vieta l’accesso degli animali sulle spiagge libere

di Daniela Dattola

QUI Tar Lazio, sezione I, sentenza n. 176/2019.

L’ordinanza comunale che vieta ai conduttori di animali da compagnia, anche se sorvegliati e muniti di museruola e guinzaglio, di accedere e permanere nelle spiagge libere durante l’intera stagione balneare è irragionevole e sproporzionata.

La stessa, infatti, concedendo solo la possibilità di accesso agli stabilimenti balneari i cui concessionari abbiano creato delle zone apposite per detti animali, viola sia la specifica normativa regionale esistente in materia sia quella nazionale che detta i principi generali dell’azione amministrativa.

Particolarmente, il provvedimento amministrativo è illegittimo con riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 18 dicembre 2006 n. 866 (Recepimento dell’accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003), all’articolo 16, comma 8, del Regolamento della Giunta regionale del Lazio 12 agosto 2016 n. 19 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) ed anche avuto riguardo all’articolo 1 comma 1 della Legge numero 241/1990.

Lo ha deciso il Tar Lazio, sezione I, sentenza n. 176/2019.

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