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Piemonte, del. n. 23 – Proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali

Pubblicato il 25 marzo 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali realizzate negli anni 2011, 2012 e 2013 per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento per l’annualità 2019.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 23/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 marzo, hanno  evidenziato che la disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 866 della legge 208/2017, che consente agli enti locali di destinare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento, non possiede natura retroattiva.

Ciò non solo in quanto nella disposizione in esame non si rinviene alcun elemento sul quale fondare una deroga al principio di irretroattività ma in quanto la stessa disposizione ha natura eccezionale, introducendo una rilevante deroga alla regola secondo cui i proventi delle alienazioni patrimoniali sono destinati al finanziamento della spesa di investimento (articolo 199 del Tuel).

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 23 – 19

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