26/03/2019 – L’operatore di polizia municipale condannato in via definitiva perde alcune prerogative

L’operatore di polizia municipale condannato in via definitiva perde alcune prerogative

di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali

Se un operatore di polizia locale viene condannato per un reato non colposo il prefetto è obbligato a revocargli la qualifica di pubblica sicurezza. Quindi l’agente non potrà più svolgere servizi che prevedono l’uso obbligatorio delle armi. Lo ha chiarito il Tar Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 475 del 7 marzo 2019. Un funzionario di polizia locale di Milano è stato condannato in via definiva per il reato di calunnia in riferimento a fatti commessi nell’esercizio delle funzioni. Contro la conseguente revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza disposta dalla prefettura l’interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. L’art. 5 della L. n. 65 del 1986specifica che il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche “funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti”. Nel caso sottoposto all’esame del collegio l’operatore di polizia locale è stato condannato per il delitto di calunnia. E quindi il prefetto non ha alcun potere discrezionale in materia. Deve solo applicare il disposto normativo e revocare la qualifica di pubblica sicurezza al dipendente comunale.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, Sent., 7 marzo 2019, n. 475

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