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Le regole per le impugnazioni – permesso di costruire – Scia e Cila

Il Sole 24 Ore – 25 Marzo 2019

1. Contro il permesso di costruire Per contestare il permesso di costruire è possibile presentare ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini decorrono: – dall’ avvio dei lavori, cioè dall’ apposizione del cartello di cantiere se si contesta totalmente la possibilità di edificare; – dal completamento dei lavori o comunque dal momento in cui è possibile comprendere l’ entità dei lavori, se si contestano aspetti attuativi (come ad esempio il mancato rispetto delle distanze o la concreta consistenza dell’ opera); – anche a prescindere dal ricorso al Tar, il terzo può sollecitare i poteri di intervento dell’ amministrazione, che tuttavia sono molto discrezionali e attivati raramente se il ricorso non c’ è stato.

2. Contro la Scia e la Cila Per contestare la Scia e la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata), il terzo non può fare ricorso direttamente al Tar, ma solo sollecitare l’ amministrazione a intervenire. L’ amministrazione ha poteri pieni solo nei primi 30 giorni da quando ha ricevuto la Scia. Se l’ amministrazione non interviene, il terzo può fare ricorso al Tar contro l’ inerzia, ma non contro il titolo edilizio. Se sono già trascorsi 30 giorni ma non sono ancora trascorsi 18 mesi dal ricevimento della Scia da parte dell’ amministrazione, il terzo ne può chiedere comunque l’ intervento. L’ amministrazione ha però molti margini discrezionali per eliminare l’ efficacia della Scia, dato che deve tener conto dell’ interesse pubblico e di quello dell’ operatore a mantenere il titolo. Infine, una volta decorsi 18 mesi dal ricevimento, la Scia può essere annullata dall’ amministrazione solo se questa è stata presentata con rappresentazioni di fatto o dichiarazioni false, accertate con sentenza passata in giudicato.

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