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Consultazioni preliminari di mercato, le Linee Guida ANAC

Le Linee Guida n. 14 dell’ANAC trattano le consultazioni preliminari di mercato, previste dall’art 66 del Codice Appalti per la preparazione degli appalti

L’ANAC, con delibera del 6 marzo 2019, ha approvato le Linee Guida n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”. Le Linee Guida, non vincolanti, contengono indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto delle consultazioni preliminari di mercato, di cui agli articoli 66 e 67 del Codice.

Linee guida ANAC n. 1

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto opportuno, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 213, secondo comma del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n.50/2016), adottare, con apposite Linee Guida in consultazione, uno specifico atto regolatorio, non vincolante, sul tema delle consultazioni preliminari di mercato, con lo scopo di promuoverne l’uso presso le stazioni appaltanti.

Infatti una delle novità più originali del Codice Appalti del 2016 è stata l’introduzione, all’art. 66, delle Consultazioni preliminari, lo strumento per permettere alle pubbliche amministrazioni di acquisire maggiori informazioni tecniche ed operative nella preparazione degli appalti, con la collaborazioni di esperti e partecipanti al mercato.

L’Autorità chiarisce nel documento le modalità delle consultazioni preliminari di mercato, chiarendone la differenza rispetto al dialogo competitivo e alle indagini di mercato, quali ad esempio quelle preliminari allo svolgimento delle procedure negoziate, nei casi previsti all’articolo 63, comma 6, ovvero all’articolo 36 del Codice, che costituiscono procedimenti finalizzati a selezionare gli operatori economici da invitare al procedimento di gara.

Le Linee Guida delimitano, alla luce di quanto affermato da Consiglio di Stato in sede di Parere, il campo di applicazione delle consultazioni ai soli appalti che presentano caratteristiche innovative. Si legge infatti che “Le consultazioni di mercato vanno preferite quando l’appalto presenta carattere di novità. È da escludersi l’applicazione dell’istituto nei casi di appalti di routine e appalti relativi a prestazioni standard”.

Il documento si occupa, infine, della procedura di gara svolta a valle della consultazione preliminare, ribadendo l’obbligo per le amministrazioni di individuare misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente o di un’impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare.

Le misure adottate dalla stazione appaltante sono volte a evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite in consultazione, comportino una lesione ai principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione.

Secondo il documento dell’ANAC, costituiscono misure adeguate minime, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del Codice:

  • La comunicazione da parte del RUP agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura;
  • La fissazione di termini adeguati per la presentazione delle offerte.

In ogni caso le stazioni appaltanti rendono disponibili per tempo le informazioni acquisite o scambiate nel corso delle consultazioni, fissando congrui termini di ricezione delle offerte affinché gli operatori possano esaminare tale materiale.

Secondo le Linee Guida, la stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 67 comma 2 del Codice Appalti ad escludere dalla gara il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.

L’esclusione avviene ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80, comma 5, lettera e) del Codice, laddove le misure minime adottate dalla stazione appaltante non siano state in grado di eliminare il vantaggio competitivo derivante dalla partecipazione del concorrente alla consultazione preliminare.

L’esclusione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. e) può essere disposta ove sia dimostrato che questi abbia intenzionalmente influenzato l’esito dell’indagine di mercato. Non è imputabile all’operatore economico l’eventuale effetto distorsivo della concorrenza derivante da scelte errate della stazione appaltante.

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