25/03/2019 – Comuni e servizi socio-sanitari: libertà di scelta vs. esigenze programmatorie – Tar Lombardia 422/19

Comuni e servizi socio-sanitari: libertà di scelta vs. esigenze programmatorie – Tar Lombardia 422/19

L’amministratore di sostegno di una persona disabile ha presentato ricorso nei confronti di una deliberazione di un comune che aveva obbligato il beneficiario dei servizi a spostarsi da un centro diurno, peraltro a suo tempo indicato proprio dal comune che ha poi deciso il trasferimento, ad un altro.

Il Tar Lombardia, sez. III, con sentenza 27 febbraio 2019, n. 422 ha accolto le doglianze della madre ricorrente statuendo quanto segue:

-) l’art. 8-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, sancisce, con specifico riferimento alle prestazioni sanitarie, il principio di libera scelta dell’assistito, principio che consente ai cittadini di individuare liberamente – nell’ambito dei soggetti accreditati dal servizio sanitario nazionale – il luogo di cura ed i professionisti cui affidarsi;

-) l’ordinamento giuridico e istituzionale lombardo (leggi n. 3/2008 e 33/2009) conferma e riconosce la libertà di scelta degli assistiti nell’individuazione della struttura socio-sanitaria presso cui rivolgersi e non solo di quella sanitaria come nel caso della legislazione nazionale.

Nella cornice normativa sopra richiamata, dunque, la persona che abbisogna di assistenza e di cura può liberamente scegliere “la struttura socio-sanitaria cui affidarsi”. Ne consegue a giudizio della Sezione lombarda che le “amministrazioni preposte alla gestione ed alla erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari non possono, con propri provvedimenti, coartare la decisione dell’assistito.”

Una volta affermato questo principio, il Tar, tuttavia, non disconosce il necessario collegamento tra libertà di scelta e vincoli di finanza pubblica, i quali potrebbero giustificare in taluni casi “limitazioni alla libertà di scelta.” E ciò in specie alla luce di quanto previsto dall’art. 34 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017, che stabilisce che le spese di ricovero presso le strutture socio-sanitarie sono, in parte, a carico del servizio sanitario nazionale e, per altra parte, a carico dei comuni (salva, per questa parte, la possibilità di rivalsa sull’assistito in base all’ISEE).

Al riguardo, pertanto, la Sezione ritiene “evidente l’interesse delle amministrazioni locali ad evitare esborsi eccessivi legati a scelte poco oculate del cittadino bisognoso.”

Ciò nonostante, quando la normativa regionale prevede la libertà di scelta la pretesa comunale di imporre, per ragioni economiche, la struttura alla persona bisognosa, tale pretesa deve considerarsi cedevole rispetto al diritto di scelta del beneficiario (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 gennaio 2017, n. 46).

La Sezione amministrativa lombarda ha ricordato che il legislatore, proprio per individuare un punto di equilibrio tra l’interesse al contenimento della spesa pubblica ed il principio di libera scelta dell’assistito riguardo alla struttura sanitaria o sociosanitaria cui affidarsi ha prescritto che lo spazio di autonomia decisionale in capo ai singoli cittadini si manifesti soltanto avuto riguardo agli operatori accreditati che abbiano stipulato appositi contratti con le aziende sanitarie locali, le quali, “oltre a garantire elevati standard qualitativi, sono tenuti ad attenersi al sistema tariffario definito dalla Regione.”

Quando ricorre questa condizione legittimante, allora, secondo il Tar Lombardia non può essere accettata la decisione del comune di imporre all’assistito, contro la sua volontà, di trasferirsi da una struttura socio-sanitaria ad un’altra, sebbene localizzata nello stesso distretto sociale.

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