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Consultazioni preliminari di mercato, l’Anac pubblica le Linee guida n.14

22 marzo 2019, di sd

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 161 del 6.3.2019

L’Autorità indica quale sia l’ambito di applicazione e di funzionamento dell’istituto, chiarisce le modalità di svolgimento delle consultazione di mercato, e fornisce indicazioni sul rapporto tra procedimento di consultazione preliminare e quello di scelta del contraente

Con la delibera n. 161 del 6 marzo 2019, il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha approvato le Linee guida n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”.

Il documento è stato elaborato all’esito di una consultazione pubblica svoltasi in modalità aperta e costituisce il risultato della valutazione e ponderazione delle osservazioni formulate dagli stakeholders intervenuti.

L’oggetto delle linee guida è stato definito, ai sensi dell’articolo 213, secondo comma, del Codice dei contratti pubblici, allo scopo di orientare i comportamenti degli interessati all’applicazione dell’istituto, data la rilevanza trasversale che le consultazioni preliminari di mercato hanno nell’ambito della contrattualistica pubblica.

In attuazione degli artt. 66 e 67 del d.lgs. 50/16, con queste Linee guida l’Anac ha voluto, in particolare, indicare quale sia l’ambito di applicazione e di funzionamento dell’istituto, chiarire le modalità di svolgimento delle consultazione di mercato, fornire indicazioni sul rapporto tra procedimento di consultazione preliminare e quello di scelta del contraente.

Le norme di riferimento, come detto, sono contenute negli articoli 66 e 67 del Codice dei contratti pubblici che nascono dalle previsioni contenute negli articoli 40 e 41 della Direttiva 2014/24/UE. Le Linee guida forniscono un orientamento per le amministrazioni procedenti al fine di individuare:

al paragrafo 5.1, le finalità dell’istituto;

al paragrafo 5.2, l’ambito di applicazione;

al paragrafo 5.3, il procedimento di consultazione;

al paragrafo 5.4, le forme minime di pubblicazione;

al paragrafo 5.5, i soggetti ammessi alla consultazione;

al paragrafo 5.6, il contenuto dei contributi.

L’ANAC ricorda che l’istituto delle consultazioni di mercato è preliminare, facoltativo e non decisorio. Le stazioni appaltanti esercitano discrezionalmente la facoltà di svolgere procedure di consultazione e non sono tenute allo svolgimento delle stesse. Si tratta di un istituto volto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra stazioni appaltanti e operatori di mercato, mediante il quale si consente alle prime l’acquisizione di informazioni di mercato per una scelta più consapevole e a tutte le parti l’acquisizione di informazioni rilevanti circa l’appalto in via di definizione. In nessun modo, per il settore dei lavori pubblici, le consultazioni preliminari di mercato, quali attività propedeutiche alla progettazione, possono sostituire o essere confuse con le attività di supporto al RUP nelle fasi preliminari di un appalto pubblico, in quanto queste ultime consistono in un vero e proprio affidamento di servizi, riservato a professioni tecniche.

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