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CUC: No grazie! Nel periodo transitorio nessun obbligo di centralizzazione

Scritto da Elvis Cavalleri 21 Marzo 2019

La ricorrente lamenta il mancato utilizzo di una centrale di committenza o di un’aggregazione ex art. 37 comma 3 del Dlgs. 50/2016, sul presupposto che, in relazione al valore della gara, il Comune dovrebbe essere considerato una stazione appaltante priva dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del Dlgs. 50/2016;

In modo più che condivisibile Tar Lombardia, sez. I, 21 marzo 2019, n. 266 rispedisce al mittente la doglianza, e sconfessa quanto sostenuto da ANAC (cfr. le faq sul periodo transitorio)

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del Dlgs. 50/2016, finché non sarà approvata la disciplina attuativa di tale norma non vi sono i presupposti per formulare un giudizio di inadeguatezza della stazione appaltante. Di conseguenza, nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell’anagrafe unica dell’ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza che questo possa mettere a rischio l’aggiudicazione.

Occorre infatti sottolineare che la violazione del principio di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche nei casi previsti dall’art. 37 comma 4 del Dlgs. 50/2016, non è sanzionabile con l’annullamento dell’intera procedura di gara in mancanza di parametri precostituiti che consentano di misurare la sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della stazione appaltanteQuesti parametri potranno essere forniti solo dal decreto che individuerà i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 38 comma 2 del Dlgs. 50/2016 per l’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate“.

Il Tar bresciano, in modo più schietto rispetto alle altre pronunce sul tema (cfr. la parte finale di questo articolo), conferma quindi che nel periodo transitorio non vi è alcun obbligo di ricorrere a centrali di committenza e che gli enti possono procedere autonomamente per gare di qualsiasi importo.

Del resto sarebbe paradossale ritenere legittimo l’operato della CUC Moncenisio e Morterone (comuni aventi entrambi una popolazione di 36 abitanti), e non ritenere legittimo l’operato del Comune di Giugliano in Campania, comune non capoluogo più popoloso d’Italia che conta oltre 100.000 abitanti. Non vi pare?

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