Print Friendly, PDF & Email

Rappresentatività di un’associazione e irrilevanza dei social network

Per la legittimazione ad impugnare atti generali, l’associazione deve essere rappresentativa e quindi avere un certo numero di iscritti, non di followers su Facebook

Il Tar Calabria sulla distinzione tra associati in carne e ossa e meri followers virtuali su Facebook, al fine di accertare la rappresentatività di una associazione ambientalista e la legittimazione ad agire

Il giudice amministrativo premette il principio generale, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali, è condizionata, secondo la consolidata giurisprudenza, al perseguimento da parte dell’ente in via statutaria ed in modo non occasionale gli obiettivi di tutela ambientale, all’adeguato grado di rappresentatività ed alla stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 42332013).

Tale rappresentatività non può non dipendere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l’associazione.

Allo scopo di valutare l’adeguato grado di rappresentatività, è del tutto irrilevante, al contrario, il numero di followers su facebook o altri social network, essendo i followers, secondo il TAR, meri osservatori che con ciò solo non mostrano aderenza alla associazione.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha ritenuto il numero di iscritti troppo esiguo per attribuire rappresentatività all’associazione ambientalista, essendo 71 iscritti un numero troppo esiguo rispetto ad un Comune di circa 35.000 abitanti.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione dell’associazione, non rappresentativa.

Si allega il testo integrale della sentenza Tar Calabria, n. 302 del 18 febbraio 2019

***

Pubblicato il 18/02/2019

N. 00302/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01636/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2018, proposto da

Associazione Crocevia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Calabra Maceri e Servizi S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Caravita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento, previa sospensiva,

del decreto dirigenziale n° 9199 del 17/08/2018, emesso dal Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 3 della Regione Calabria, avente ad oggetto “aggiornamento aia, presa d’atto modifiche non sostanziali aia e ricognizione prescrizioni e condizioni dell’aia di cui al ddg n. 5441 del 07/05/2014, modificata con ddg n. 11471 del 23.10.2015 (modifica sostanziale) e ddg n. 3384 del 29.03.2017 (presa d’atto modifica non sostanziale e aggiornamento pmc) per l’impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti localizzato nel comune di Rende (cs) nella zona industriale di c.da lecco in via m.Polo”, pubblicato sul B.U.R.C. n° 92 del 7 settembre 2018, perché illegittimo, nonché d’ogni e qualsivoglia atto e/o provvedimento propedeutico e/o effettuale comunque connessovi.

Con tutti gli effetti ed oneri di rito comprese spese e competenze procuratorie

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Calabra Maceri e Servizi S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Rilevato:

– che l’associazione Crocevia ha impugnato, con richiesta cautelare, provvedimento di aggiornamento A.i.a. della Regione Calabria relativo all’impianto di trattamento rifiuti della Calabria Maceri e Servizi s.p.a.;

– che Amministrazione resistente e controinteressata hanno resistito al ricorso eccependo in via preliminare, tra l’altro, il difetto di legittimazione a ricorrere dell’associazione per carenza di rappresentatività;

– che alla camera di consiglio del 15.2.2019, udite le parti, ricorrendone i presupposti, è stato dato avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata ed il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Considerato:

– chel’eccezione preliminare di difetto di legittimazione sia dirimente e renda il ricorso inammissibile;

– che, infatti, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali, è condizionata, secondo la consolidata giurisprudenza, al perseguimento da parte dell’ente in via statutaria ed in modo non occasionale gli obiettivi di tutela ambientale, all’adeguato grado di rappresentatività ed alla stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 42332013);

– che la rappresentatività della collettività locale di riferimento non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l’associazione (cfr. ad es. in termini Consiglio di Stato n. 49092012);

– che nella specie l’associazione risulta fondata da 18 cittadini del Comune di Rende avente popolazione di circa 35.000 abitanti;

– che con elenco, incompleto nella redazione e privo di data certa, la ricorrente assume gli associati essere 71;

– che anche a considerare gli associati quelli di cui all’elenco prodotto, il numero di 71 rimane di estrema esiguità e come tale non rappresentativo della comunità locale di appartenenza;

– che irrilevante sia il dato dell’essere seguita l’associazione sul socianetwork facebook, essendo i followers meri osservatori che con ciò solo non mostrano aderenza alla associazione;

 

Ritenuto, pertanto:

– che il ricorso sia inammissibile;

– che in ragione degli interessi in gioco le spese possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

1) Rigetta il ricorso;

2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

Torna in alto