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I termini per la contestazione disciplinare decorrono dalla data in cui ha avuto notizia l’ufficio procedimenti disciplinari o il responsabile della struttura, non le altre articolazioni dell’ente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6552 del 6 marzo 2019 

Con riguardo alla sanzione prevista dal quarto comma dell’art. 55 bis del D. Lgs. n.165 del 2001 per il mancato rispetto del termine per la contestazione disciplinare, il giudice del gravame ha fatto richiamo all’insegnamento di questa Corte secondo cui essa opera solo in relazione ai termini imposti all’Ufficio competente per il procedimento disciplinare, per cui rileva la data di ricezione degli atti da parte di quest’ultimo, o, eventualmente, la notizia che abbia diversamente acquisito il medesimo ufficio, e non altri organi o articolazioni dell’ente, con la sola eccezione del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente (vedi ex plurimis, Cass. n.16706/18, Cass.9390/2017, Cass.n.18517/2016, Cass. n.19183/2016); non senza rimarcare che in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 310/2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione (cfr.Cass. 7134/2017 e negli stessi termini Cass. 25379/2017 e Cass. 6989/2018).n. r.g. 28148/2017

Non è emerso, dunque, dal contesto della pronuncia impugnata, che il thema decidendum involgesse anche la questione della violazione dei termini per la conclusione della procedura disciplinare. Né il ricorrente, in conformità all’onere che su di lui grava, ha specificamente allegato l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, corredandola con l’indicazione dello scritto difensivo o dell’atto del giudizio in cui lo abbia fatto, secondo i richiamati dicta di questa Corte, così non sottraendosi ad un giudizio di inammissibilità per la novità della questione trattata. In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

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