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Riforme non retroattive  – Italia Oggi – 01 Marzo 2019

Quando entra in vigore una modifica statutaria concernente la durata del mandato di presidente del Consiglio comunale?

Al riguardo appare utile richiamare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Salerno n. 47 del 2006 con la quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso proposto dal consigliere decaduto dalla carica di presidente del consiglio a seguito dell’ entrata in vigore, in corso di consiliatura, delle norme che ponevano un limite temporale alla durata del mandato presidenziale. È stata considerata fondata la censura riferita alla violazione del principio d’ irretroattività della legge stabilito dall’ art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

È stato infatti osservato che la deroga al suddetto principio, ammessa per le fonti primarie del diritto, non è consentita, normalmente, all’ attività regolamentare che, in quanto fonte subordinata alla legge ordinaria, non può derogare a tale criterio. In particolare in tema di disciplina intertemporale di leggi la disciplina sopravvenuta si applica agli effetti del rapporto non ancora verificatisi, mentre tale soluzione non vale quando la nuova disposizione venga a modificare la disciplina giuridica tipica del fatto o atto generatore del rapporto.

Nella fattispecie in esame, infatti, si era concluso il procedimento di elezione e proclamazione del presidente del consiglio comunale (cfr. anche Consiglio di stato, sez. V, 8/12/2000 n.6770; id. 6/10/2003, n. 5866; Cassazione sezione lavoro 22/1/1981 n.520; id. I 3/10/2000 n. 13085). Ciò posto, in coerenza con la suddetta pronuncia, la modifica statutaria potrà essere applicata a partire dal successivo rinnovo del consiglio comunale, considerato che la permanenza in carica del presidente trae il proprio fondamento giuridico dalla avvenuta elezione e, pertanto, dal paradigma normativo vigente in tale momento.

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