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Può essere nominato presidente della Commissione di gara il R.U.P. che non ha predisposto gli atti di gara, limitandosi ad approvarli

 

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La norma contenuta nell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 può essere interpretata nel senso che l’eventuale incompatibilità fra il ruolo di R.U.P. e quello di componente una Commissione di gara debba essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al R.U.P. ed alla Commissione. E’ onere della ricorrente fornire precisi elementi di prova in tal senso.

Del resto, il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta.

Il che conferma l’assunto secondo cui il ruolo di R.U.P. con le funzioni di presidente o componente della Commissione è precluso allorchè sussista la concreta dimostrazione che i due ruoli siano incompatibili, per motivi di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (Cons. Stato, III, 26 ottobre 2018, n. 6082).

Nel caso sottoposto all’esame della V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in commento il R.U.P. non aveva predisposto gli atti di gara (redatti da altra unità organizzativa dell’Amministrazione), limitandosi ad approvarli. Né la ricorrente ha fornito prove in ordine all’esistenza di possibili e concreti condizionamenti, del componente in questione, in relazione all’attività di RUP. Per questi motivi la Sezione ha ritenuto legittima la sua nomina quale presidente della Commissione.

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