25/05/2019 – Tassa rifiuti, solo quota fissa all’impresa che non conferisce  

Tassa rifiuti, solo quota fissa all’impresa che non conferisce  

di Pasquale Mirto – Il Sole 24 Ore – 24 Maggio 2019
Con sentenza 14038 di ieri, la Cassazione enuncia principi innovativi, stabilendo che la quota fissa della Tia è sempre dovuta, mentre la variabile solo se il servizio è attivo e si producono rifiuti conferibili. La questione riguarda la Tia 1, ma nella decisione la Corte analizza norme ancora oggi applicabili alla Tari, quali il Dpr 158/1999, ed è quindi destinata a lasciare il segno. La controversia riguarda uno stabilimento di produzione di imballaggi di carta e cartone, nel quale venivano prodotti rifiuti speciali non assimilabili (inchiostri) e sfridi di cartone che venivano rivenduti. Il gestore aveva peraltro ritirato i cassonetti e non provvedeva ad alcuna raccolta. La Ctr aveva ritenuto che la società in questione non fosse tenuta a pagare né la quota fissa né la quota variabile, non conferendo alcunché. La Cassazione, ricostruendo il quadro normativo, evidenzia che la Tia (come la Tari) è composta da una quota fissa e da una variabile.
La quota fissa è dovuta «a prescindere da un nesso sinallagmatico con il servizio, sulla base del mero possesso o detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale a copertura dei costi generali del servizio». La Tia, si precisa, deve garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani «e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade». La quota fissa è determinata in modo da coprire le componenti essenziali del costo, quali gli investimenti, gli ammortamenti, ma anche il costo dei rifiuti esterni. Quindi, e sul punto si richiama Corte Costituzionale 238/2009, la quota fissa serve a «coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico».
Pertanto, la quota fissa della Tia è dovuta sempre per intero, per il semplice fatto di occupare superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione dei rifiuti. Conseguentemente, le aree destinate a produzione ed a magazzino di prodotto finito sono sempre soggette al pagamento dell’ intera quota fissa. La quota variabile della Tia (come della Tari), invece, è rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, con diritto alla sua riduzione nel caso in cui il produttore dimostri di aver provveduto in proprio al recupero (in Tia) o riciclo (in Tari). Ma, ad avviso della Corte, se il contribuente prova di non produrre rifiuti suscettibili di smaltimento, in quanto interamente riciclati o venduti a terzi, o di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, non è tenuto al versamento della quota variabile.

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