25/05/2019 – La quota limitata delle progressioni orizzontali

La quota limitata delle progressioni orizzontali

24-05-2019
Oggi, vorrei fare una domanda io. E non mi darò neppure una risposta. La lancio, la lascio cadere e non rispondo. Riguarda le progressioni orizzontali.
Art. 23 comma 2 del d.lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta): Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti. Questo è il principio enunciato dalla norma. Nessuna parola in più. E’ tutto lì. Non si parla nè di percentuali (quanto è la quota limitata) e neppure di base di calcolo dei dipendenti (aventi diritto o tutti).
Poi, a maggio del 2019, arriva la Circolare del Conto annuale. Ad una domanda della scheda SICI viene chiesto: Le PEO riferite all’anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti (cioè non superiori al 50% degli aventi diritto) ed operate con carattere di selettività secondo quanto previsto dall’art. 23 c. 2 del DLgs 150/2009 (S/N)?
Ed ecco la domanda: premesso che, come tutti sanno, il Conto Annuale vale più di un qualsiasi decreto legislativo, che posto occupa nella gerarchia delle fonti una previsione interpretativa contenuta in una parentesi di un kit di Excel?

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