23/05/2019 – Rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori

Campania, del. n. 102 – Rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori

Pubblicato il 22 maggio 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” contenuta nell’articolo 86, comma 5, del Tuel in relazione alla prevista facoltà di rimborso delle spese legali per gli amministratori locali.
I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 102/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 maggio, hanno ricordato che per orientamento maggioritario il vincolo della “invarianza” è da considerare in relazione alle “spese di funzionamento”, quale aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento, in rapporto al rendiconto relativo al precedente esercizio ed è possibile, in tale ambito, operare le necessarie “compensazioni interne” che escludono “nuovi o maggiori oneri” (Sez. Lombardia, del. n. 452/2015 e n. 470/2015Sez. Puglia, del.  n. 33/2016Sez. Emilia Romagna, del. n. 48/2016Sez. Marche, del. n. 74/2016; Sez. Calabria n. 35/2017; Sez. Umbria, del. n. 59/2018).
Come evidenziato dai magistrati contabili:
  • la giurisprudenza è ferma nel ritenere che gli Amministratori (a differenza dei dipendenti pubblici) non hanno un diritto alla tutela legale, con onore a carico dell’Ente amministrato (Cass. Sez. I Civ. n. 5264/2015, Id. Sez. III Civ. n. 20193/2014 e Sez. Lav. n. 25690/2011);
  • gli oneri assicurativi (ex art. 86, comma 1, primo periodo, TUEL) e/o di rimborso delle spese legali (ex art. 86, comma 2, secondo periodo, TUEL) a favore degli Amministratori degli enti locali non costituiscono “spese obbligatorie”;
  • il limite di riferimento non è legato all’importo massimo del singolo rimborso (da contenere comunque nei parametri di cui all’art. 13, comma 6, della legge 247/2012), ma a ciò che è consentito complessivamente stanziare ed impegnare senza ledere la predetta invarianza finanziaria;
  • la materia del ristoro delle spese legali agli amministratori comporta scelte discrezionali con “vantaggi economici per gli stessi amministratori” che beneficiano del rimborso medesimo. Gli enti, perciò, dovrebbero regolare tale materia con appositi regolamenti, per garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, ex art. 12 della legge 241/1990. Le disposizioni di tali regolamenti, infatti, dovrebbero stabilire i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse dovrebbero attenersi per l’assegnazione o il riparto dello stanziamento, e dunque per i singoli provvedimenti di rimborso (Basilicata, del n. 41/2016 e n. 45/2017).

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