23/05/2019 – Il no profit non è compreso nel perimetro del controllo pubblico

Il no profit non è compreso nel perimetro del controllo pubblico

 23/05/2019
L’articolo 11-sexies del DL 135/2018 (modificato dalla legge di conversione 12/2019) introduce delle novità, portando anche chiarimenti, nel settore dei rapporti tra PA e organismi di diritto privato operanti nel terzo settore.
Una prima importante modifica portata è quella all’articolo 4, comma 3, DLgs 112/2017 (sulla disciplina in materia di impresa sociale), secondo cui le PA non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere il controllo di un’impresa sociale, che sia in forma analoga, congiunta o indiretta. è presente anche la precisazione che chiarisce come il divieto non sia attivo per le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, perché la nomina degli amministratori di tali organismi rientra nella mera designazione se avvenuta da parte di un ente pubblico, che non può intendersi come un mandato fiduciario in vista dell’esercizio di controllo sulla gestione, ma come espressione delle rappresentanza della cittadinanza.
Come secondo punto delle modifiche riportate nel DLgs 117/2017 troviamo l’articolo 4, comma 2, che riporta l’elenco dei soggetti esclusi dal terzo settore. Nel comma 1 di questo articolo si comprendono “organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato” nel perimetro del terzo settore, se queste sono iscritte nel dedicato registro unico nazionale. Di conseguenza, sempre nell’articolo quattro, comma 2, si stabilisce che né le amministrazioni pubbliche, né gli enti sottoposti a direzione o controllo da parte di queste ultime (con l’eccezione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile) rientrano nel terzo settore.
In pratica, con l’articolo 11-sexies si amplia la rosa delle eccezioni per rientrare nel terzo settore, tra cui si vedono incluse le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficienza (ex Ipab), seguendo le ragioni descritte sopra, ovvero nel modo in cui la nomina dei componenti pubblici nel Cda relativo non comporta un mandato fiduciario dedicato all’esercizio di un controllo, ma è ritenuto soltanto espressione di un potere di rappresentanza istituzionale.
Si cerca quindi di salvaguardare l’autonomia statuaria e gestionale delle associazioni e delle fondazioni in conformità al dettato costituzionale, eliminando i vincoli di mandato a carico dei soggetti nominati in tali organismi di diritto privato, i quali devono avere la possibilità di operare in modo totalmente indipendente dall’ente che li ha portati alla carica. E allo stesso tempo, la norma vuole far beneficiare gli enti locali, specificando come il sistema di controlli in atto per le partecipate (articolo 147 quater del Tuel e del testo unico Dlgs 175/2016) non può arrivare a ricomprendere gli organismi partecipati che devono poter essere autonomi nel perseguire gli scopi che gli sono stati assegnati.
Articolo di Massimo Chiappa

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