06/05/2019 – L’Anpal e i dirigenti competenti per “personale adesione”

L’Anpal e i dirigenti competenti per “personale adesione”

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

Ella è in grado di togliere a questi pixel una curiosità: uno vale uno, o uno vale l’altro? Perché, stando ai criteri per l’assegnazione dell’incarico di direttore dell’Anpal si ha appunto come la sensazione che il criterio della scelta non sia esattamente fondato sulla valutazione delle competenze tecniche richieste.

Ci si immaginerebbe che, essendo l’Anpal l’agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro, figura ideale per dirigerla sia qualcuno che abbia condotto a livelli elevati organizzazioni simili, dimostrando conoscenze approfondite sul tema del mercato del lavoro sulla base di studi, curriculum, pubblicazioni scientifiche e anche in relazione ai risultati gestionali conseguiti.

In effetti, la normativa generale sulla scelta dei vertici dirigenziali nella pubblica amministrazione prevede esattamente questo. Da borbonici legulei, questi pixel spesso richiamano le norme e, per il tema dell’assegnazione degli incarichi dirigenziali non possono non ricordare il contenuto dell’articolo 19, comma 1, del testo unico del pubblico impiego (d.lgs 165/2001):

Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico.

Come dice, Titolare? Magari la normativa che regola l’Anpal prevede qualcosa di diverso? Diremmo di no.L’articolo 8, comma 1, di una delle norme componenti il Jobs Act (il d.lgs 150/2015) dispone:

Il direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL.

Insomma, come è naturale aspettarsi, la legge istitutiva dell’Anpal richiede che il direttore disponga di una esperienza e professionalità approfondite, e specificamente nelle materie di competenza dell’Anpal, cioè il mercato del lavoro. Ma è anche evidente come le regole speciali dettate dal Jobs Act vadano comunque attuate coordinandole con quelle generali previste dal testo unico del pubblico impiego.

Nessuno mette minimamente in dubbio che il direttore scelto dal Governo saprà svolgere al meglio la funzione di direzione dell’Anpal.

Tuttavia, qualche perplessità sul sistema in generale di scelta dei vertici dirigenziali nella PA non può non manifestarsi.

Intendiamoci, Titolare: non si è in presenza certamente del primo caso di questo genere. Molti ricordano ancora bene comandanti di corpi di polizia municipale lanciati prima a dirigere il Dipartimento degli affari legislativi della Presidenza del consiglio dei Ministri e poi approdati al Consiglio di stato: anche in questo caso, sicuramente con capacità operative incontestate, ma con un curriculum non esattamente in linea col profilo astrattamente adeguato all’incarico.

Il precedente Governo con l’iniziativa di riforma della dirigenza ad opera dell’ex Ministro Madia si era interessato della questione, sostanzialmente espandendo all’inverosimile il potere politico di incaricare (ed anche di destituire) discrezionalmente i dirigenti, più sulla base dell’orientamento politico che della vera valutazione della competenza.

Quella riforma non è andata in porto, bocciata dalla Corte costituzionale per un vizio di forma nella procedura. Ma, in ogni caso, sembra che le pulsioni delle maggioranze di volta in volta al potere non siano mai troppo diverse tra loro.

Tra queste pulsioni, non si può fare a meno di rilevare quella alla nomina di dirigenti di vertice, visti non tanto come soggetti specificamente competenti ed in grado a contribuire a delineare l’indirizzo politico con soluzioni attente a regole e risultati e, quindi, capaci anche di avvertire di problemi operativi connessi all’indirizzo o anche dire qualche no; la sensazione è che per scelta “discrezionale” dei vertici della PA appunto l’uno vale l’altro, soprattutto quando la scelta ricada su chi, forse, si immagina maggiormente attento ad ascoltare “la voce del padrone”, che al contributo alla formazione e all’attuazione dell’indirizzo, utilizzando quelle competenze tecniche necessarie anche a correzioni di rotta. Le quali, in fase di formazione delle scelte tecniche e gestionali, si rivelano poi utili ad evitare incostituzionalità, contenziosi, stime finanziarie e dell’utenza sbagliate, tempistiche troppo ottimiste, procedure farraginose.

C’è anche da sottolineare, Titolare, che la Corte costituzionale con molte sue sentenze ammette apertamente che per i massimi vertici amministrativi gli incarichi dirigenziali possano fondarsi sulla “personale adesione” del dirigente all’orientamento politico.

Ora, Titolare, che detta personale adesione sia non solo opportuna, ma anche necessaria per incarichi strettamente connessi al “gabinetto” ministeriale, come portavoce, addetto stampa, consigliere economico o degli affari esteri, consigliere giuridico, capo di gabinetto e capo della segretaria, vi sono pochi dubbi.

Quando, tuttavia, la personale adesione diviene il discrimine principale per la scelta della dirigenza non contigua al gabinetto e, quindi, alla funzione di formazione dell’indirizzo politico, bensì chiamata all’attuazione tecnica dello stesso indirizzo, ma soprattutto alla direzione di direzioni generali o agenzie col compito di applicare le regole in via concreta, allora può apparire in effetti non del tutto scontato che l’incarico dirigenziale ricada non su un conclamato esperto della materia, ma su chi abbia magari rilevanti potenzialità, tuttavia non acclarate dal curriculum.

Il problema della selezione della dirigenza è e resta molto grave, Titolare, perché l’ordinamento contiene moltissimi elementi di spoils system, senza la delineazione precisa dei suoi confini. Quindi, un direttore di un’agenzia per il lavoro può essere scelto tra chi abbia esperienze di addetto stampa e magari l’addetto stampa tra chi abbia esperienze di biologia.

Urge, ma ormai da molti anni, un intervento correttivo. La Costituzione, in realtà, all’articolo 97 lo prevede da sempre: si chiama “concorso” per l’accesso alla qualifica dirigenziale; si chiama principio di buon andamento ed imparzialità, da applicare per la selezione di chi, già in possesso di qualifica ed esperienza dirigenziale, possa essere destinatario di incarichi di vertice, senza dover passare per un concorso.

Sa, Titolare, qual è la norma che attua questo principio con specifico riferimento agli incarichi dirigenziali? L’articolo 19, comma 1, del testo unico del pubblico impiego. Forse, una maggiore definizione da parte della Consulta dei confini soggettivi nei quali la “personale adesione” all’orientamento politico possa risultare decisiva non guasterebbe. Ma, soprattutto, il legislatore deve al più presto chiudere un cortocircuito normativo ed organizzativo risalente in particolare alle riforme Bassanini, 22 anni fa: troppi.

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