03/05/2019 – Responsabile del servizio ragioneria – autoliquidazione rimborsi spese – erogazione incentivi ICI – Ulteriori compensi illegittimi.

Responsabile del servizio ragioneria – autoliquidazione rimborsi spese – erogazione incentivi ICI – Ulteriori compensi illegittimi.

QUI Corte dei conti Puglia, sentenza 23 aprile 2019, n. 217 

“La domanda è fondata, secondo quanto in appresso detto. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il danno erariale complessivo cagionato al Comune di Margherita di Savoia è rimasto accertato in €. 129.700,20, da porre a carico dei soggetti convenuti, nei limiti di seguito esposti. Per quanto riguarda la prima posta di danno, rappresentata dai rimborsi spese autoliquidati, appare evidente che essi si appalesino illeciti, laddove disposti con gravissima violazione di norme cogenti e, soprattutto, in assenza di alcun controllo di alcun soggetto a ciò deputato, senza alcuna indicazione dei giorni, delle ore, degli orari di svolgimento delle trasferte. Infatti, alcuna preventiva autorizzazione è stata richiesta per l’utilizzo del mezzo proprio, così come richiede il CCNL di categoria e la disciplina nazionale; così come non è rimborsabile il costo chilometrico sulla scorta della tariffa ACI e, inoltre, non è oltremodo rimborsabile il costo chilometrico da una sede diversa da quella lavorativa (è sempre indicato il rimborso da Foggia a Margherita di Savoia e ritorno). A tale ultimo proposito, non è rilevante quanto affermato dal difensore circa la pretesa coincidenza di adempimenti da svolgere presso gli ufci pubblici indicati, in quanto essi avrebbero dovuto essere diligentemente annotati sulla documentazione di spesa, mentre ciò non è stato. Non può, poi, che destare sorpresa l’affermazione secondo la quale la dott.ssa Tornisiello non fosse tenuta alla timbratura in ragione del proprio ruolo “dirigenziale”. Va ricordato, infatti, che la medesima era funzionaria di categoria D e tenuta, pertanto, all’effettuazione delle ore lavorative da certifcare mediante attestazione della presenza in servizio. Lascia perplessi, pertanto, la circostanza che la stessa, ritenendosi dirigente, sia presso il Comune di Sant’Agata che presso il Comune di Margherita di Savoia, non timbrasse alcun cartellino. Sul rimborso del mezzo proprio, va chiarito, inoltre, che la convenzione, nonché la citata deliberazione della Sezione del controllo della Corte dei Conti, riconoscono il rimborso Pagina 7 di 10 delle spese di viaggio limitatamente ai casi in cui vi fosse la necessità di spostarsi fra la sede del Comune convenzionato e quella presso la quale il funzionario è dipendente e non già tutte le volte in cui il funzionario, per svolgere la sua ordinaria attività lavorativa, deve recarsi presso il Comune convenzionato. Appare evidente che, in tal caso, alcun rimborso può spettare al funzionario. Ad ogni buon conto, l’eventuale deroga ai limiti di cui all’art. 6 comma 10 del D.L. 78/2010 non esime il funzionario dal richiedere l’autorizzazione preventiva all’utilizzo del mezzo proprio, così come espressamente richiesto dalla normativa di settore. Come già accennato, alcuna autorizzazione preventiva all’utilizzo del mezzo proprio risulta esserci agli atti, né tanto meno alcuna possibilità di riscontrare le giornate in cui si è svolta la missione. Il danno non può, quindi, che corrispondere all’intera somma, pari a € 18.560,61, che la Tornisiello, in palese ed evidente confitto di interessi, ha proceduto ad autoliquidarsi nella triplice veste di richiedente, ricevente la documentazione e frmataria dei mandati di pagamento, senza neanche procedere ad alcuna determina di liquidazione e senza il vaglio esterno di alcun soggetto che ne determinasse l’entità e l’effettiva spettanza. Parimenti, deve essere affermata la responsabilità della Tornisiello, a titolo di dolo, e degli altri convenuti, a titolo di colpa grave, in ordine alla seconda voce di danno, rappresentata dalla erogazione dei compensi incentivanti per il recupero della evasione ICI e TARSU. Nel caso di specie, trattasi di compensi incentivanti, espressamente previsti dall’art. 59, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale sanciva la possibilità per i Comuni di prevedere, mediante Regolamento, compensi incentivanti per il personale degli ufci tributi, relativamente all’attività di recupero dell’ICI e, precisamente, sulla base del gettito ICI, così come previsto dall’art. 3, comma 57, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Le controdeduzioni difensive hanno posto in evidenza, sostanzialmente, la legittimità dell’operato dei deducenti, unitamente al fatto che, la dazione degli acconti sarebbe stata poi, comunque, assorbita dall’esito positivo dei progetti obiettivo che avrebbero comportato consistenti recuperi dei tributi di competenza dell’ente. Tanto premesso, l’erogazione di compensi “in acconto” alla Tornisiello è illecita non tanto perché, come sostenuto dalla Procura regionale, si sia in tal guisa accordata alla stessa un’indennità aggiuntiva pari ad €. 1.500,00 mensili, dappoichè la modalità utilizzata “salvo conguaglio”, poneva al riparo l’ente comunale da eventuali pretese della medesima, ma perchè la parametrizzazione dell’erogazione dell’incentivo – che la legge dispone sia previsto solo per l’ICI – era anche con riferimento alla totalità dei tributi comunali (TARSU, COSAP, ecc.), senza alcun riferimento concreto alle somme incassate ed in palese dispregio delle disposizioni normative in quanto alcun compenso incentivante può essere previsto per i tributi diversi dall’ICI. Ed essendo la stessa Tornisiello benefciaria già di ingenti dazioni, possono ravvisarsi nella condotta della medesima gli estremi dell’illecito doloso arricchimento, come sostenuto dalla Procura regionale. Sono stati liquidati, inoltre, compensi al personale senza alcuna valutazione dei singoli apporti, ma esclusivamente a pioggia in assenza della concreta valutazione del rendimento del singolo soggetto nella realizzazione del progetto, in palese violazione dei principi tassativamente fssati dall’art.7 comma 5 del d.lgs 165 del 2001, 45 del d.lgs 165/2001, e dei contratti collettivi di comparto, come sancito anche, ormai pacifcamente, dalla giurisprudenza contabile. Infatti la disciplina prevista dall’art.59, comma 1, lett.p) del d.lgs 446/97 non deroga alla disciplina generale secondo la quale, Pagina 8 di 10 ai fni dell’erogazione dei progetti obiettivo volti al recupero della sola ICI, non possono essere erogati in alcun modo compensi a pioggia. Il danno è stato quantifcato dal Procuratore regionale nella misura di: A) € 6.500,00, derivante dalla deliberazione n. 230 del 22.12.2011; B) € 14.520,00, derivante dalla deliberazione n. 26 del 24.2.2012; C) € 14.520,00, derivante dalla deliberazione n. 116 del 12 luglio 2012; D) € 66.407,39, derivante dalle deliberazioni n. 181 del 16.2.2012 e n. 59 del 14.1.2013; chiamando a rispondere delle somme di cui alle lett. A), B) e C), in parti eguali tra loro, a titolo di colpa grave, i componenti della Giunta Comunale, nella persona dei Sigg.ri Carlucci, Sarcina, Muoio e Ricco, che hanno adottato le predette deliberazioni, nonché il Segretario generale, nella persona del dott. Borgia, e il responsabile dei servizi fnanziari, dott.ssa Tornisiello, in via solidale con i predetti, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, L. n. 20/1994; quest’ultima, a titolo esclusivo, in relazione alle somme di cui alla lett. D), trattandosi di determinazioni dirigenziali. Giudica, tuttavia, il Collegio che il danno in contestazione debba essere ridotto del 50%, poiché sono innegabili i vantaggi derivati al Comune di Margherita di Savoia e scaturiti dalla attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali, che seppure non elidono il danno in questione, devono essere valutati ai fni della liquidazione dello stesso, ferma restando la responsabilità a titolo solidale della dott.ssa Tornisiello. Va respinta l’eccezione difensiva tesa ad ottenere il ricalcolo al netto dell’importo come sopra liquidato. La giurisprudenza maggioritaria della Corte dei conti (ex plurimis, III^ Sezione d’Appello, sentenza n. 189/2013; II^ Sezione d’Appello, sentenza n. 116/2010; Sezione d’Appello per la Sicilia, sentenza n. 379/2011 e n. 22/2012; Sezione Lombardia, sentenza n. 89/2013; Sezione Toscana, sentenza n. 188/2013), ha precisato, infatti, che in presenza di danno erariale, il calcolo vada effettuato al lordo degli oneri rifessi e fscali. Da siffatto orientamento giurisprudenziale il Collegio non ritiene di discostarsi, in quanto corretto. Infatti, l’onere fscale è strettamente correlato all’adempimento di un’obbligazione legale gravante sull’ente quale sostituto di imposta. Per quanto riguarda, infne, l’ultima voce di danno, rappresentata dagli ulteriori compensi illegittimi autoliquidati dalla Tornisiello, occorre distinguere tra le spese di giudizio e i compensi erogati a titolo di lavoro straordinario. In relazione ai primi, non è dato comprendere a che titolo la dott.ssa Tornisielllo si sia autoliquidata tali somme, tenuto conto che nessuna norma prevede che il responsabile del servizio fnanziario possa essere destinatario di tali propine, né la stessa riveste la qualifca di Avvocato. In proposito la Tornisiello ha evidenziato di aver la stessa aveva ricevuto formale mandato per rappresentare il Comune di Margherita di Savoia innanzi alla Commissione Tributaria per un contenzioso, richiamando l’art. 27 del CCNL di comparto. Al riguardo, va sottolineata la macroscopica illiceità dell’autoerogazione delle “spese di giudizio” che, come specifcato, possono essere erogate esclusivamente agli avvocati. In relazione ai secondi, sui quali il difensore non si è soffermato in alcun modo in comparsa di costituzione, è sufciente richiamare quanto previsto dall’art. 3, comma 83, L. n. 244/2007 e, conseguentemente, il chiaro divieto tassativo per le PP.AA. di erogare compensi per lavoro straordinario, se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Conclusivamente, sussistono gli estremi della responsabilità amministrativa in relazione al danno rideterminato in € 47.723,69 (95.447,39:2), concernente compensi incentivanti Pagina 9 di 10 erogati, di cui: € 1.674,285, a carico di Carlucci Gabriella; € 2.711,425, a carico di Sarcina Giuseppe, Ricco Domenico e Borgia Giuseppe, ciascuno; € 1.501,425, a carico di Cristiano Felice e Daloiso Gaetano, ciascuno; € 2.247,14, a carico di Muoio Giuseppe; e, a titolo solidale, la Tornisiello Maria Anna; € 33.203,69, a carico della Tornisiello Maria Anna, a titolo esclusivo. A differenza degli altri convenuti, invero, la responsabilità della dott.ssa Tornisiello in relazione alle deliberazioni giuntali causative di danno (n. 230 del 22 dicembre 2011, n. 26 del 24 febbraio 2012, n. 116 del 12 luglio 2012) è a titolo solidale, in quanto dolosa, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, che fa riferimento alla ipotesi del concorso di persone (v. il richiamo al comma 1-quater) e ai “ soli” concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo, trovando conferma, pertanto, l’ipotesi di addebito formulata nell’atto di citazione. E’ a titolo esclusivo, invece, per quanto riguarda la somma erogata per effetto delle determinazioni dirigenziali n. 181 del 16 febbraio 2012 e n. 59 del 14 gennaio 2013. Quest’ultima, deve essere chiamata a rispondere, altresì, a titolo esclusivo, delle altre voci di danno e, precisamente, di € 18.650,61 e € 3.566,20: in totale € 22.216,81. Sulle somme dovute spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come per legge” 

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