30/07/2019 – Sindaci negli uffici tecnici

Sindaci negli uffici tecnici

Un ente locale con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti può affidare al sindaco la presidenza della commissione edilizia comunale, e nominare il responsabile dell’ufficio tecnico quale componente della stessa, avvalendosi della facoltà di derogare al principio della separazione di poteri e previa modifica del regolamento edilizio?
L’art. 33 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, secondo cui la costituzione della Commissione edilizia costituiva parte del contenuto obbligatorio del regolamento edilizio comunale, è stato abrogato dall’art. 136 del dpr 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, che ha, peraltro, dettato una nuova disciplina dei regolamenti; l’art. 4, comma 2, del citato dpr ha, inoltre, reso facoltativa l’istituzione della commissione edilizia, confermandone il ruolo di organo consultivo.
La facoltatività dell’istituzione della commissione edilizia è coerente con l’art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, imponendo all’organo di direzione politica di individuare ogni organo collegiale con funzioni amministrative ritenuto indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione, prevede la relativa soppressione di quelli non identificati come indispensabili.
La Commissione speciale del Consiglio di stato, con parere n. 492/99 in data 21 maggio 2003, diramato con la circolare ministeriale n. 1/2005, ha precisato che «la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni, non è più consentita dall’assetto normativo attuale» e che «qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche» (in conformità alla previsione del comma 4, dell’art. 4 del dlgs n. 165/01).
Sebbene in tale enunciato si esponga un principio generale applicabile in materia, va parimenti osservato che l’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, ha previsto una deroga all’applicazione del principio di netta separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione, sul quale è basato il richiamato orientamento del Consiglio di Stato.
Tale norma, infatti, dispone che «gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2,3,4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e all’art. 107 del citato testo unico, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio».
In tal senso, il richiamato art. 107 prevede, al comma 4, che «le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative» ed è indubbio che la citata norma della legge finanziaria 2001 ha esplicitamente inteso introdurre una deroga alle attribuzioni degli organi burocratici.
Nella specie, il Consiglio di stato in sede giurisdizionale (sezione Terza) con sentenza n. 03490 del 26/06/2013 ha ritenuto che «il sindaco potesse legittimamente presiedere la Commissione edilizia integrata, in virtù della specifica previsione in tal senso posta nel regolamento edilizio comunale e che trova il supporto normativo anche nel citato articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, indirizzato proprio ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, e nella stessa legge costituzionale n. 3/2001, recante la riforma del titolo V della Costituzione, che attribuisce potestà regolamentare ai comuni circa la disciplina della organizzazione e delle funzioni proprie».
Del resto, lo stesso Consiglio di stato, con la medesima sentenza, richiamando la decisione della IV sezione n. 1070/2009, che si è pronunciata su analoga questione, ha ritenuto che «è proprio la complessità della normativa, in materia urbanistica ed edilizia nonché in quella di impianti radioelettrici, a consentire a quei comuni, nell’ambito dell’autonomia statutaria e regolamentare loro attribuita, l’adozione di disposizioni che deroghino ai principi generali della separazione di cui al Tuel (dlgs n. 267/2000)».
Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di un comune con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, è applicabile la richiamata disciplina derogatoria qualora l’ente in questione abbia preventivamente adottato disposizioni regolamentari che affidano espressamente ad un componente della giunta (nella specie, il sindaco) la responsabilità dell’ufficio tecnico preposto alla gestione del settore edilizio.

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