30/07/2019 – La Corte dei conti «assolve» la mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria e le spese discrezionali

La Corte dei conti «assolve» la mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria e le spese discrezionali

di Vincenzo Giannotti
Le sezioni di controllo della magistratura contabile hanno spesso evidenziato come l’utilizzazione delle anticipazioni di tesoreria non restituite alla fine dell’anno potrebbero configurarsi come finanziamento vietato alla luce dell’articolo 119 della Costituzione e come tale non potrebbero finanziarie spese correnti. Inoltre, in situazioni di criticità finanziaria, le spese discrezionali o voluttuarie, ovvero erogazioni di contributi non obbligatori, potrebbero aprire le porte a eventuali danni erariali. Questo ha pensato la Procura contabile che ha rinviato a giudizio, sindaco, giunta comunale, dirigente finanziario e dirigente del servizio a cusa di spese correnti indebite in quanto per lo più finanziate da anticipazioni di tesoreria non restituite alla fine dell’anno. La Corte dei conti partenopea (sentenza n. 255/2019) ha, invece, considerato legittimo sia il ricorso alle anticipazioni di tesoreria anche se prolungate nel tempo in mancanza della loro qualificazione come indebitamento, sia le spese e i contributi discrezionali qualora siano correttamente allocati nel bilancio, assolvendo il parterre rinviato a giudizio dalla Procura contabile.

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