26/07/2019 – Affidamenti diretti: la Toscana ha dato indicazioni dopo lo “Sblocca cantieri”

Affidamenti diretti: la Toscana ha dato indicazioni dopo lo “Sblocca cantieri”

Pubblicato il 25 luglio 2019

La Giunta della Regione Toscana, con la delibera 842/2019, ha fornito le prime indicazioni in merito alle procedure di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, dopo le modifiche introdotte dalla legge 55/2019, di conversione del c.d. “Decreto sblocca cantieri”.
La Giunta Regionale ha analizzato la nuova ipotesi di affidamento diretto per i lavori pubblici, servizi e forniture, distinta e differente da quella disciplinata dall’art. 36, comma 2, lettera a).
L’art. 36, comma 2, lett. b), prevede la possibilità di far ricorso alla procedura di affidamento diretto:
  1. per appalti di lavori d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;
  2. per gli appalti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, previa valutazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenco di operatori economici.
La delibera in esame ha chiarito, in particolare, che gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. b):
– Lavori
La lettura della norma, fa ritenere necessaria l’effettiva acquisizione di tre preventivi. Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche e del luogo di esecuzione della prestazione, si potrà, alternativamente:
“a) richiedere offerta economica, tramite il sistema telematico START, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dal Settore Contratti, ad un maggior numero di operatorie economici, scelti fra quelli operanti nel mercato di riferimento, al fine di acquisire almeno tre preventivi; nel caso in cui pervenga un numero inferiore di preventivi sarà necessario reiterarla richiesta ad altri operatori economici, facendo comunque salvi gli effetti della procedura già svolta. La scelta del miglior preventivo è effettuata sulla base del criterio del minor prezzo. A prescindere dal numero di offerte ricevute, non si applica l’art. 97 del D.Lgs.n. 50/2016, fatta salva la possibilità del Responsabile unico del procedimento di procedere ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo capoverso, del medesimo decreto legislativo;
  1. b) acquisire in forma scritta, con modalità informale, almeno tre preventivi di spesa e, a seguito di una comparazione tra gli stessi, richiedere, tramite il sistema telematico START, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dal Settore Contratti, la conferma del preventivo ad uno degli operatori economici interpellati ed il rilascio delle dichiarazioni di cuiall’art.80 del Codice, ai fini dell’effettuazione dei controlli”.
In entrambi i casi, gli operatori economici saranno selezionati dal Dirigente responsabile del contratto, senza necessità di far ricorso a un avviso preventivo, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli uffici potranno procedere ad affidamento diretto tramite un unico decreto contenente gli elementi previsti dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, specificando le modalità (tra quelle precedentemente riportate) prescelte per l’acquisizione dei preventivi da valutare e i soggetti interpellati
– Forniture beni e i servizi
La disposizione normativa, nel disciplinare l’affidamento per forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, al fine di individuare almeno 5 operatori economici, prevede il ricorso alle indagini di mercato o agli elenchi di operatori.
A tal proposito, precisa la Giunta, rimangono ferme le modalità attualmente utilizzate per gli affidamenti di forniture e servizi previste dalla delibera n. 648 dell’11 giugno 2018.
Anche in questa ipotesi si potrà procedere all’affidamento con un unico provvedimento amministrativo.
La Giunta regionale, infine, ha chiarito che “Tenuto conto della modifica all’art. 32, comma 2, sopra riportata, in considerazione del fatto che le acquisizioni di forniture e servizi possono essere aggiudicate col criterio del minor prezzo o con quello del miglior rapporto qualità/prezzo, e in quest’ultimo caso della necessità di nominare con provvedimento la commissione giudicatrice, gli uffici devono operare secondo le seguenti disposizioni: – nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo l’ufficio può procedere ad affidamento diretto tramite un unico decreto contenente gli elementi previsti dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso al fine di poter assumere i conseguenti impegni di spesa con il provvedimento di affidamento il Dirigente, al momento dell’avvio della procedura, deve avere certezza della copertura della spesa sul bilancio; – nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo l’avvio della procedura avviene a seguito di adozione di apposito decreto dirigenziale a cui farà seguito il decreto di nomina della commissione e quindi il decreto di aggiudicazione”

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