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Acquisto complesso immobiliare da destinare a nuova sede protezione civile

Oggetto
Acquisto complesso immobiliare da destinare a nuova sede protezione civile.
Massima
 
L’art. 12, c. 1 ter, D.L. n. 98/2011, introdotto dall’art. 1, c. 138, L. n. 228/2012, e da ultimo modificato dall’art. 14 bis, c. 1, D.L. n. 50/2017, stabilisce, a decorrere dal 2014, limitazioni all’acquisto di beni immobili per gli enti territoriali, tenuti a comprovarne l’indispensabilità e l’indilazionabilità, nell’ottica di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno. 

L’art. 1, c. 905, lett. d), L. n. 145/2018, stabilisce che, a decorrere dall’esercizio 2019, il suddetto comma 1-ter non si applica ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre.

L’art. 11, c. 11, L.R. n. 5/2013, come novellato dall’art. 11, c. 5, L.R. n. 6/2013, prevede che le disposizioni di cui all’art. 12, D.L. n. 98/2011, come modificato dall’art. 1, c. 138, L. n. 228/2012, non si applicano agli enti locali del Friuli Venezia Giulia per gli acquisti finanziati in tutto o in parte con legge regionale.

Funzionario istruttore
VALERIA RATINI – valeria.ratini@regione.fvg.it
Parere espresso da
Servizio affari istituzionali e locali, consiglio autonomie locali ed elettorale
Testo completo del parere
Il Comune riferisce di avere individuato un capannone nella zona industriale ove vorrebbe trasferire la nuova sede della protezione civile ed espone che per detto capannone e per il terreno su cui insiste è stato emesso avviso d’asta giudiziaria per l’unico complesso immobiliare, cui il Comune vorrebbe partecipare quale offerente, autorizzato da delibera consiliare ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), e motivando l’iniziativa con il perseguimento della cura di uno specifico interesse pubblico. Sulla legittimità di detta operazione, il Comune chiede un parere, avuto riguardo al divieto di acquisto per gli amministratori dei beni affidati alla loro cura, di cui all’art. 1471 c.c. 

L’art. 1471 c.c., stabilisce che “non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona”, tra gli altri, “gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura”. 

Il divieto in commento è sancito a pena di nullità (art. 1471, ultimo comma, c.c.) ed è volto a garantire che chi amministra beni pubblici abbia a tutelare effettivamente gli interessi affidati alle sue cure e non contrapponga o sovrapponga ad essi il proprio personale interesse[1]. Si tratta dunque di una norma che mira a scongiurare situazioni di conflitto di interessi in cui possono incorrere gli amministratori comunali, rispetto ai beni del comune[2], cioè ai beni dell’ente amministrato[3]. 

Nel caso di specie, è il Comune che intende acquistare il complesso immobiliare di cui si tratta per destinarlo alla nuova sede della protezione civile, per cui non viene in considerazione il divieto di acquisto di cui all’art. 1471 c.c., riferito al divieto per gli amministratori, nella loro persona, di acquistare beni di proprietà comunale. 

Peraltro, per quanto concerne gli acquisti di immobili da parte degli enti locali, vengono in considerazione vincoli finanziari in tema di contenimento della spesa pubblica, in relazione ai quali, sentito il Servizio finanza locale di questa Direzione centrale, si esprime quanto segue. 

L’art. 12, c. 1 ter, D.L. n. 98/2011, come novellato dall’art. 14 bis, D.L. n. 50/2017, prevede che a decorrere dall’1 gennaio 2014, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti da patto di stabilità interno, gli enti territoriali (e gli enti del Servizio sanitario nazionale) effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall’Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all’acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio previo rimborso delle spese. 

L’art. 1, comma 905, lett. d), L. n. 145/2018[4] , ha previsto che a decorrere dall’esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente non trovano applicazione, tra l’altro, le disposizioni di cui all’art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011. 

Sul piano dell’ordinamento regionale, l’art. 11, c. 11, L.R. n. 5/2013, come novellato dall’art. 11, c. 5, L.R. n. 6/2013, prevede che le disposizioni di cui all’art. 12, D.L. n. 98/2011, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012, non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di immobili finanziati in tutto o in parte con legge regionale. 

Alla luce del quadro normativo delineato, compete all’Ente verificare nel caso concreto la possibilità di procedere all’acquisto del complesso immobiliare di cui si tratta, accertando la ricorrenza dei presupposti legittimanti richiesti dalla normativa statale, oppure la possibilità di applicare la norma regionale citata. A quest’ultimo riguardo, si precisa che la stessa postula che nei decreti di assegnazione dei fondi regionali di finanziamento vi sia la specifica previsione delle somme a disposizione per l’acquisto degli immobili di interesse. 

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[1] Cfr. Consiglio nazionale del notariato. Ufficio Studi, Dizionario giuridico del notariato: nella casistica pratica, Giuffrè, 1006, p. 396. 

[2] Cfr. Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, pareri del 6 aprile 2009 e 22 novembre 2004. Il Ministero dà un’interpretazione ampia della locuzione “amministratori” destinatari del divieto, comprensiva del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri, in considerazione della valenza generale che riveste l’individuazione delle categorie degli amministratori effettuata dal comma 2 dell’art. 77 del TUEL. 

Nel senso di un’accezione ampia della nozione di amministratori di cui all’art. 1471, anche la giurisprudenza di merito: Appello Milano, 28 aprile 1961, GI, 1961, I, 2, 538, richiamata da Consiglio nazionale del notariato. Ufficio Studi, op. cit., p. 397. 

Sulla scia di detto orientamento, questo Servizio ha affermato l’applicazione del divieto ex art. 1471, c. 1, n. 1, c.c., agli organi di governo dell’ente locale, e dunque sindaco, assessori, consiglieri: v. nota n. 8965 del 31 maggio 2007 e nota n. 7440/2017. 

[3] Cfr. Francesco Caringella, Giuseppe De Marzo, Manuale di diritto civile, Volume 3, Giuffrè Editore, 2008, p.1068. 

[4] Recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

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