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Basilicata, del. n. 56 – Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

Pubblicato il 24 luglio 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla capacità assunzionale del Comune relativa alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
I magistrati contabili della Basilicata con la deliberazione 56/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 luglio, hanno richiamato, in combinato disposto, le disposizioni vigenti in materia di stabilizzazione del personale precario (ex. artt. 20, d.lgs. 75/2017, come modificato dalla legge n. 205/2017, e 1, commi da 446 a 449, legge n. 145/2018) secondo cui anche il personale utilizzato nei lavori socialmente utili può beneficiare delle procedure di stabilizzazione, fermo restando il rispetto dei vincoli di legge e finanziari vigenti in materia di assunzioni alle dipendenze della p.a. e di spesa del personale.
Nello specifico, nel triennio 2019-2021 le p.a. hanno la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale socialmente utile:
– nei limiti della propria dotazione organica, ovvero che venga rispettato il rapporto tra risparmio di spesa derivante da cessazioni e costo per nuove assunzioni;
– secondo quanto previsto dal piano triennale del fabbisogno di personale, con indicazione della relativa copertura finanziaria. Le stabilizzazioni sono effettuabili nell’ambito delle capacità assunzionali dell’Ente a valere sul regime ordinario delle assunzioni, le quali possono essere eventualmente incrementate con corrispondente riduzione del budget per lavoro flessibile, nel limite massimo della media del triennio 2015-2017;
– a patto che siano rispettate le seguenti condizioni finanziarie, ovvero la possibilità di sostenere a regime la relativa spesa di personale, e la certificazione della sussistenza delle risorse finanziarie (necessarie alla stabilizzazione dei LSU) da parte dell’organo di controllo interno;
– le stabilizzazioni rispettino i limiti della spesa del personale disposti dall’art. 1 commi 557, 557 quater e 562 della legge n. 296/2006; nel suddetto limite di spesa non rientra il cofinanziamento dello Stato o della Regione.
Secondo i magistrati contabili, il personale utilizzato dall’Ente per lavori socialmente utili può beneficiare delle procedure di stabilizzazione nel rispetto dei termini e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato alle dipendenze della p.a. (Sezione Controllo per la Basilicata, del. 42/2018).
Pertanto, non è possibile derogare le norme in materia di vincoli di spesa per il personale neanche per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

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