25/07/2019 – E’ confermata la possibilità di “uscire dalla CUC” per i Comuni non capoluogo di Provincia?

E’ confermata la possibilità di “uscire dalla CUC” per i Comuni non capoluogo di Provincia?

a cura di Simone Chiarelli
La conversione in legge del cosiddetto “Decreto Sblocca cantieri” (L. 14 giugno 2019, n. 55art. 1” ha previsto la seguente disposizione “Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive n. 2014/23/UEn. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate”.
Tale norma prevede quindi un regime temporaneo (31 dicembre 2020) di disapplicazione della disciplina sulle centrali uniche di committenza dell’art. 37 del Codice degli Appalti consentendo agli enti locali di non ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti.
Trattandosi di una facoltà occorre precisare che:
– gli enti locali che già aderiscono ad una CUC dovranno concordare eventuali modalità di “uscita dalla CUC” ovvero attendere l’eventuale scadenza della gestione in forma associata;
– gli enti potranno decidere di mantenere alla Centrale Unica di Committenza alcune funzioni o servizi;
– gli enti potranno aderire ad altra forma di gestione associata dei servizi e delle funzioni;
– gli enti potranno mantenere la Centrale Unica di Committenza e tutte le funzioni già assegnate anche in relazione alla temporaneità della norma derogatoria.

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