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Urbanistica. Approvazione del piano di lottizzazione

Pubblicato: 24 Luglio 2019
TAR Sicilia (CT) sez. II n.1432 del 12 giugno 2019

L’approvazione del piano di lottizzazione non è un atto dovuto, anche se il progetto sia conforme al piano regolatore generale, ma costituisce comunque espressione di potere discrezionale dell’autorità chiamata a valutare l’opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza. In sostanza, la mera astratta conformità urbanistica del piano di lottizzazione, non esclude la possibilità di una piena valutazione dei contenuti di quest’ultimo e ciò perché altrimenti si finirebbe con lo snaturare finanche la funzione di indirizzo politico spettante all’organo consiliare, che è appunto l’unico soggetto deputato dal legislatore, anche regionale, all’approvazione dello strumento attuativo. Pertanto, il Consiglio Comunale, nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 14 l.r. n. 71/1978, esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e non di semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale.

 
Pubblicato il 12/06/2019

N. 01432/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01753/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2018, proposto da La Torretta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Spoto Puleo e Gaetano D’Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Spoto Puleo, sito in Catania, viale Vittorio Veneto, n. 97;

contro

il Comune di Belpasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Ardizzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

– della delibera del Consiglio Comunale di Belpasso del 9 ottobre 2018, numero 49, con cui è stata rigettata “…la proposta avente ad oggetto: Variante al Piano di Lottizzazione per la realizzazione di un insediamento residenziale in zona C1 di PRG nell’area sita in via XII Traversa e via VIII Retta Levante…”;

– di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;

nonché per la condanna al risarcimento del danno subito a causa dell’illegittimo comportamento del Consiglio Comunale di Belpasso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Belpasso;

Vista l’ordinanza cautelare n. 723/2018;

Visti i documenti e le memorie difensive in atti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, ha ad oggetto la delibera n. 49/2018 con la quale il C.C. di Belpasso ha rigettato l’istanza della società ricorrente di assentire una variante ad un piano di lottizzazione per la realizzazione di un centro commerciale (media struttura di vendita) da costruire e poi vendere alla società Eurospin Sicilia s.p.a.

Risulta dagli atti di causa quanto segue:

– la ricorrente: è proprietaria di un vasto lotto di terreno sito in Belpasso, tra via XII Traversa e via VIII Retta Levante, e ricadente in zona C1 del p.r.g.; è titolare di un Piano di Lottizzazione approvato con delibera di C.C. n. 115 del 7/7/2010 del Comune di Belpasso per la realizzazione di un complesso edilizio ad uso residenziale composto da 32 unità abitative e relative opere di urbanizzazione; ha ottenuto la relativa concessione edilizia n. 70 in data 21/3/2012; ha stipulato in data 23/3/2017 con Eurospin Sicilia s.p.a. un contratto preliminare di compravendita, condizionato al rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di un centro commerciale; ha quindi presentato in data 23/5/2017 istanza per il rilascio di una variante al Piano di lottizzazione per la realizzazione di un fabbricato commerciale con le caratteristiche della media struttura di vendita, in luogo di una parte degli edifici ad uso residenziale;

– il progetto di cui trattasi è stato approvato da tutti gli enti interessati in sede di conferenza di servizi (v. verbale del 21/7/2017);

– il Responsabile del settore urbanistica del Comune di Belpasso ha reso parere favorevole al rilascio della variante (v. proposta 20/2/2018, n. 1);

– il C.C. di Belpasso ha rigettato la proposta con delibera n. 15 del 26/4/2018, con dieci voti contrari, tre astenuti e sette assenti;

– con sentenza n. 1477/2018 il T.a.r. di Catania ha annullato detta delibera per difetto di motivazione, facendo però salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale;

– il C.C. di Belpasso (con undici voti contrari, due favorevoli e due assenti) ha quindi nuovamente rigettato la proposta con delibera n. 49 del 19/10/2018, oggetto di gravame.

Avverso detto provvedimento la ricorrente deduce le seguenti censure;

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l.r. n. 71/1978 – illogicità, travisamento dei presupposti e difetto di motivazione – violazione del principio di buon andamento della p.a., contraddittorietà tra atti dell’ente ed eccesso di potere per sviamento – violazione dell’art. 97 Cost., atteso che il progetto presentato è conforme al p.r.g. e quindi doveva necessariamente essere approvato entro novanta giorni dalla sua presentazione;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 – illogicità, travisamento dei presupposti e difetto di motivazione – violazione del principio di buon andamento della p.a., contraddittorietà tra atti dell’ente ed eccesso di potere per sviamento – violazione dell’art. 97 Cost., atteso che dalle confuse dichiarazioni di voto degli undici consiglieri contrari al progetto non è possibile ricavare la motivazione del rigetto della proposta.

Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso, formulando anche istanza risarcitoria per il danno da ritardo nell’approvazione della proposta progettuale (presentata in data 23/5/2017 e discussa in data 26/4/2018), a fronte peraltro degli impegni contrattualmente assunti dalla società interessata con Eurospin Sicilia s.p.a.

Si è quindi costituito in giudizio il Comune di Belpasso, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 723/2018 è stata respinta l’istanza cautelare ed è stata fissata l’udienza per la discussione del ricorso nel merito.

In vista della trattazione del ricorso nel merito le parti hanno depositato memorie e documenti.

Alla pubblica udienza del giorno 27/3/2019, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, l’approvazione del piano di lottizzazione “non è un atto dovuto, anche se il progetto sia conforme al piano regolatore generale, ma costituisce comunque espressione di potere discrezionale dell’autorità chiamata a valutare l’opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza” (cfr. in termini, T.a.r. Calabria – Catanzaro, sez. I, 6/6/2008, n. 624; Consiglio di Stato, sez. IV, 19/9/2012, n. 4977 e la giurisprudenza ivi richiamata).

In sostanza, la mera astratta conformità urbanistica del piano di lottizzazione, non esclude la possibilità di una piena valutazione dei contenuti di quest’ultimo e ciò perché altrimenti si finirebbe con lo snaturare finanche la funzione di indirizzo politico spettante all’organo consiliare, che è appunto l’unico soggetto deputato dal legislatore, anche regionale, all’approvazione dello strumento attuativo.

Pertanto, il Consiglio Comunale, nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 14 l.r. n. 71/1978, esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e non di semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale.

Ne consegue che al Consiglio Comunale va riconosciuto ampio potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte, quand’anche conformi agli strumenti urbanistici primari.

L’assenza di discrezionalità caratterizza semmai il successivo rilascio del titolo edilizio una volta del piano di lottizzazione sia stato approvato e non certo l’approvazione dello strumento attuativo, la cui previsione da parte delle norme tecniche d’attuazione risponde proprio all’esigenza di consentire una valutazione discrezionale in ordine al concreto assetto che si intende imprimere al territorio.

In ossequio ai principi generali, l’esercizio di potere discrezionale deve ovviamente essere accompagnato da congrua motivazione, che nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, è espressamente enunciata prima nella unitaria dichiarazione di voto dei singoli consiglieri e poi nella parte finale dell’atto impugnato.

Si legge in particolare nel provvedimento impugnato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 75 del 6/11/2015, ha approvato le direttive generali del p.r.g.: “intendendo imprimere nella zona di cui trattasi, denominata Le Torrette, una forte connotazione di tipo naturalistico ed aggregativo, preservandone le tipicità morfologiche e pensando di adibirla a parco (ovviamente ad eccezione della porzione interessata dal piano di lottizzazione già approvato)” e che con deliberazione n. 34 del 15 giugno 2017 ha approvato lo schema di massima del p.r.g. confermando “la chiara volontà di valorizzare ed implementare le aree destinate a verde pubblico e di realizzare il parco delle Torrette”.

Ad avviso del Consiglio Comunale: “assentire la variante in discussione, che prevede la realizzazione di un capannone ad uso commerciale in luogo degli appartamenti a suo tempo autorizzati, determinerebbe una palese contraddittorietà con quanto deliberato dal Consiglio Comunale con le succitate deliberazioni n. 75/2015 e n. 34/2017, stante la sua inconciliabilità rispetto alla naturale vocazione della zona di interesse alla specifica destinazione a parco urbano che l’Amministrazione medesima ha inteso imprimergli. … Le scelte politiche di sviluppo del territorio di competenza del Consiglio Comunale, rispondono alle esigenze di garantire un suo ordinato assetto senza alcuna prevalenza della disciplina speciale del commercio rispetto a quella urbanistica”.

Orbene, ad avviso del Collegio, è evidente che il provvedimento impugnato è del tutto scevro dai vizi denunciati tenuto conto, da un lato, della discrezionalità della scelta in ordine all’assentire o meno la variante al piano di lottizzazione e dell’altro lato, dell’ampia e congrua motivazione correlata alle specifiche scelte urbanistiche del Consiglio Comunale assunte con le citate delibere n. 75/2015 e n. 34/2017 (peraltro non impugnate) in ordine all’assetto da imprimere in concreto alla porzione di territorio di cui trattasi, scelte congruamente ribadite in sede di voto sulla variante al Piano di lottizzazione.

Quanto alla pretesa risarcitoria correlata al danno asseritamente causato dal tempo intercorso tra la presentazione dell’istanza per il rilascio della variante al piano di lottizzazione (23/5/2017) e la data in cui l’istanza è stata esaminata dal C.C. (cioè il 26/4/2018 e quindi 240 giorni dopo la scadenza del termine di giorni novanta di cui all’art. 14 l.r. n. 71/1978, decorrente dalla presentazione dell’istanza), è anch’essa infondata per le ragioni di seguito esposte (rinviandosi peraltro in tema di danno da ritardo ai condivisibili principi generali espressi di recente dal C.g.a.r.s. con sentenza 28/3/2019, n. 282).

Orbene, osserva pregiudizialmente il Collegio che nonostante il ricorso non richiami alcuna norma a sostegno della pretesa dedotta, detta norma è da individuarsi nell’art. 2, c. 4 quater, l.r. 30/4/1991, n. 10, secondo cui: “Le pubbliche amministrazioni previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata all’amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.”

Rileva innanzitutto il Collegio che non risulta che nel caso di specie, nel periodo in discussione (23/5/2017 – 26/4/2018), sia stata presentata nessuna diffida a provvedere (diffida che risulta inviata solo in data 20/9/2018 e quindi dopo l’esame della proposta da parte del C.C. e addirittura dopo la sentenza del T.a.r. n. 1477/2018, che ha annullato la precedente delibera n. 15/2018, ma facendo salvi gli ulteriori provvedimenti del C.C.), né risulta che sia stato mai attivato il rito del silenzio o finanche chiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 2 bis l.r. n. 10/1991.

D’altra parte, non si vede nemmeno quale sia il danno ingiusto che il ritardo nella decisione del C.C. possa aver causato posto che il bene della vita non spettava e semmai è stata l’improvvida condotta della parte ricorrente ad esporla al rischio di (eventuali) danni nel momento in cui ha stipulato (in data 23/3/2017) un contratto, con la società Eurospin Sicilia s.p.a., per la costruzione e la vendita del centro commerciale e ciò ancor prima di aver finanche presentato (in data 23/5/2017) l’istanza per l’approvazione della variante al piano di lottizzazione, nonostante la discrezionalità dei poteri del Consiglio e il contrasto con le previsioni di cui alle specifiche direttive contenute nella delibera n. 75/2015 (successivamente confermata con la delibera n. 34/2017).

In conclusione, sia la domanda di annullamento, che quella risarcitoria sono infondate e il ricorso va quindi rigettato.

Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del Comune intimato, in Euro 1.000,00 (millevirgolazerozero), oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Agnese Anna Barone, Consigliere

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