23/07/2019 – Imu, i vincoli incidono sul valore venale 

Imu, i vincoli incidono sul valore venale 

Italia Oggi Sette – 22 Luglio 2019
 
Ai fini dell’ assoggettamento a Imu, l’ esistenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, pur incidendo sulle concrete possibilità edificatorie del terreno, non ne escludono l’ assoggettamento al tributo ma rileveranno, tuttavia, con riferimento alla determinazione del loro valore venale e, quindi, sul calcolo della base imponibile. È quanto osservato, in coerenza con precedenti orientamenti di legittimità, dalla sezione 18 della Ctp di Milano con la sentenza n. 2529/2019.
Con diversi ricorsi poi riuniti sia una Sas che i suoi soci ricorrevano avverso un avviso di accertamento Imu 2012 loro notificato dal comune di Carate Brianza. In via principale veniva dedotto dai ricorrenti che l’ ufficio nel pretendere il tributo locale aveva erroneamente computato terreni che erano stati sottoposti a esproprio nonché aree ritenute non tassabili in quanto prive di attitudine edificatoria. Si opponevano, pertanto, anche alle conseguenti determinazioni di valore dei mappali assoggettati. Il comune costituitosi, invece, insisteva per la piena assoggettabilità di tutti i suddetti mappali, che asseriva trattarsi di normali aree edificabili.
La Commissione a questo punto evidenziava come l’ ufficio, anche nel corso del giudizio, avesse in effetti confermato che parte delle aree oggetto dell’ imposizione erano state oggetto di esproprio. Tuttavia, per le restanti, accoglieva solo in parte i ricorsi della Sas e dei soci, dal momento che l’ invocata mancanza di capacità edificatoria delle aree, non poteva essere del tutto esclusa ma andava semmai ritenuta come limitata, incidendo sulle effettive facoltà dei titolari, data l’ esistenza di vincoli e destinazioni urbanistiche.
Come stabilito infatti dalla Cassazione richiamata nella pronuncia (Cass. ord. 11853/2017), in tema di Ici, la nozione di area edificabile ex art. 2 comma 1 lett. b) del dlgs 504/92 non è esclusa dal ricorrere di quei vincoli sull’ area, che incidono sull’ edificabilità della stessa ma non la escludono in toto. Pertanto la loro esistenza graverà soltanto sulla valutazione in concreto del valore venale dell’ immobile, e quindi sulla determinazione della sua base imponibile, nel caso di specie infatti rivista dai giudici e ridotta nella misura di 50 euro al metro quadrato, in parziale accoglimento delle doglianze di parte.
() Nel merito, la stessa società ricorrente ha eccepito l’ infondatezza nel merito della dedotta pretesa impositiva e, a tal fine, ha evidenziato che l’ Ufficio abbia erroneamente computato ai fini impositivi anche alcune aree che erano state espropriate. Inoltre, secondo la società ricorrente, l’ Ufficio non avrebbe considerato che le aree di cui ai mappali in esame non siano tassabili come edificabili trattandosi di terreni per i quali non vi è possibilità di utilizzo edificatorio. () La ricorrente, inoltre, si duole della determinazione dei valori venali dei mappali in parola. () Il comune di Carate Brianza si è costituito in entrambi i giudizi controdeducendo ai motivi dei ricorsi, sottolineando come i mappali in parola siano tassabili e che i valori venali siano stati correttamente attribuiti. () Nel merito, osserva, anzitutto, la Commissione come l’ Ufficio abbia riconosciuto che alcune delle aree oggetto dell’ accertamento siano state oggetto d’ esproprio. Per quanto concerne la residua materia del contendere, osserva la Commissione che, secondo ius receptum della giurisprudenza di legittimità, «In tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), la nozione di area edificabile di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo numero 504 del 1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’ edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicché la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile» (Sez. 5 – Ordinanza numero 11853 del 12 maggio 2017). Ne consegue che l’ eccezione in punto di non tassabilità delle aree perché non edificabili risulta infondata. Tuttavia, la circostanza relativa ai vincoli in parola assume rilievo in riferimento alla determinazione del valore venale delle aree stesse. () Ritiene la Commissione, in considerazione dell’ ubicazione e delle caratteristiche di tali aree, e in particolare, avendo riguardo alla circostanza che le stesse sono inedificabili e, quindi, sprovviste di opere di urbanizzazione, che sia equo stimare il valore delle stesse nella misura di euro cinquanta a metro quadro.

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