29/06/2019 – Autonomie, del. n. 15 – Niente incentivi per funzioni tecniche in caso di concessioni

Autonomie, del. n. 15 – Niente incentivi per funzioni tecniche in caso di concessioni

Pubblicato il 28 giugno 2019

I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 15/2019, pubblicata sul sito il 27 giugno, hanno chiarito che l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 non può essere riconosciuto nei casi di contratti di concessione.
Come evidenziato dai magistrati contabili, l’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 è calibrato inequivocabilmente sulla tipologia dei contratti di appalto.
Ed invero:
  • nel comma 1 si stabilisce che gli oneri per gli incentivi in questione “fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”;
  • nel comma 2 si istituisce un fondo “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1”, e le risorse finanziarie che lo alimentano (nella misura non superiore al 2%) sono “modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”;
  • nei commi 3 e 5 si fa riferimento all’acquisizione di lavori servizi e forniture;
  • il comma 5-bis, infine, sancisce che “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.
I compensi incentivanti, pertanto, per chiara affermazione del legislatore costituiscono un “di cui” delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile tale disposizioni anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture.

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