25/06/2019 – Esenzioni e non debenza di tributi per i Comuni colpiti da eventi sismici: novità nella legge di conversione

Esenzioni e non debenza di tributi per i Comuni colpiti da eventi sismici: novità nella legge di conversione

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 è stato convertito, con modificazioni, dall’art. 1L. 14 giugno 2019, n. 55. Nel testo sono contenute diverse disposizioni riguardanti la finanza e i tributi di interesse per gli enti territoriali.
Mutui trasferiti al MEF: proroga. Viene stabilito che le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al MEF in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, il cui piano di rimborso è scaduto il 31 dicembre 2018 e che pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l’opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo di ammortamento. Si stabilisce, altresì, che l’erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere. Disposizione inserita in sede di conversione (art. 5-quarter).
Fondi finanziamento sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani. E’ istituito presso il Ministero dell’interno, al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
E’ istituito presso il Ministero della salute, al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse innanzi viste, si provvede a dare attuazione agli interventi. Disposizione inserita in sede di conversione (art. 5-septies)
Interventi di interesse per i comuni della Regione Molise e della Città metropolitana di Catania colpiti da eventi sismici.
I comuni interessati. Sono dettate disposizioni riguardanti i Comuni della Regione Molise (Comuni di Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Tavenna) e della Città metropolitana di Catania ( comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea) interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 (GU n. 213 del 13 settembre 2018) e del 28 dicembre 2018 (GU n. 1 del 2 gennaio 2019). La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione) (art. 6). Qui di seguito le disposizioni.
Fondo ricostruzione aree colpite dagli eventi sismici. Nello stato di previsione del MEF è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici innanzi viste. Per l’attuazione degli interventi di immediata necessità al fondo è assegnata una dotazione iniziale di complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni per l’anno 2019, euro 58,75 milioni per l’anno 2020 ed euro 79,80 milioni per l’anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania; euro 10 milioni per l’anno 2019, euro 19 milioni per l’anno 2020 ed euro 10 milioni per l’anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso. La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 8).
Esenzione IMU e TASI. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni, innanzi visti, purché relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi sismici sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l’anno di imposta 2020. A questo fine il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Il rimborso per il minore gettito. Con decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con il MEF, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione.
Esenzioni forniture. Le competenti autorità di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, possono prevedere, per i comuni, innanzi visti, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l’ordinanza di inagibilità o l’ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
Contributo TARI. Al fine di assicurare ai comuni, innanzi visti, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti un contributo per ciascuna contabilità fino ad un massimo complessivamente di 500.000 euro con riferimento all’anno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di euro per l’anno 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo o di TARI-corrispettivo. La disposizione non ha suibito modificazioni in sede di conversione (art. 20).
Conto economico e stato patrimoniale: proroga. I comuni innanzi visti approvano il conto economico e lo stato patrimoniale, relativi all’esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall’approvazione. Il mancato rispetto di tali termini comporta l’applicazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell’art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160. Disoposizione introdotta in sede di conversione (art. 20-bis)
Interventi riguardanti gli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017. Qui di seguito le disposizioni.
Contributi al Comune de L’Aquila e agli Comuni del cratere. Al Comune de l’Aquila per l’anno 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell’importo di 10 milioni di euro. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L’Aquila, è assegnato per l’anno 2019 un contributo di 500 mila euro. La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 21).
Non debenza Imposta pubblicità, CIMP, TOSAP e COSAP. L’imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 12 e 2-bis al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.
Rimborso mancato gettito. Con decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autopnomie locali sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dalla non debenza dei tributi e canoni innanzi visti. La disposizione ha subito modificazionii n sede di conversione (art. 25).
Zone franche urbane: benefici estesi ai professionisti. Sono estesi ai professionisti i benefici della zona franca urbana istituita dall’art. 46D.L. n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Ricordiano che ha i benefici c’è l’esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai per l’esercizio dell’attività. Disposizione inserita in sede di conversione (art. 22-bis).
Impignorabilità risorse pubbliche. E’ prevista l’impignorabilità delle risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, assegnate per specifici interventi riguardanti la ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016, se depositate su conti correnti bancari a tale fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario. Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 26-bis)
Esenzione IMU: Comuni Lombardia e Veneto colpiti da sisma. E’ prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per l’esenzione dall’applicazione dell’IMU- termine fissato dall’art. 8, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 74 del 2012 (da ultimo prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 722L. n. 205 del 2017 – legge di bilancio 2018) – per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. In sostanza, la norma in esame estende anche ai comuni di Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 74 del 2012 e dall’art. 67-septiesD.L. n. 83 del 2012, la proroga al 31 dicembre 2019 già prevista a favore dei comuni dell’Emilia – Romagna dall’art. 1, comma 985, della legge di bilancio 2019. La suddetta proroga decorre dal 1° gennaio 2019 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 26-bis).

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