Print Friendly, PDF & Email

Vietato l’incarico nelle partecipate ai dipendenti pubblici in pensione

 21/06/2019
La recente analisi dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali, ha posto il divieto di conferimento di cariche di società a controllo pubblico a soggetti pensionati, visto quanto contenuto nell’art.11 del Decreto Legislativo 175/2016 e nell’articolo 5, co.9 del Decreto Legge 95/2012, convertito attraverso la legge 135/2015.Tale richiamo non si applicherebbe alle società quotate, nonostante ciò i liberi professionisti ne sono soggetti.
Il combinato disposto degli norme sopracitate riporterebbe effettivamente il divieto posto alle Amministrazioni Pubbliche nel conferimento di cariche all’interno degli organi di governo delle società controllate a quei soggetti che in passato hanno lavorato come liberi professionisti o dipendenti pubblici e ormai collocati a riposo. Tali soggetti potranno partecipare a queste attività solamente prestando il loro lavoro a titolo gratuito.
Diverso discorso vale per le società quotate nel mercato azionario, cioè quelle attività che “emettono azioni quotate in mercati regolamentati” e che entro il 31 dicembre 2015 abbiano emesso strumenti finanziari (diversi da azioni) all’interno dei mercati regolamentati. Questo nonostante quanto previsto dalle norme sopracitate le quali non fanno distinzioni in merito alle società controllate della Pubblica Amministrazione.
La questione divisiva è relativa alla clausola generale contenuta nell’art.1, co.5 del Testo Unico, la quale prevede che quanto disposto all’interno del testo stesso verrebbe applicato alle società quotate e le relative controllate solo nei casi espressamente previsti, mancando quest’ultimo requisito, quanto citato dall’art. 5, co.9 del DL 95/2012 non viene applicato.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’Osservatorio ha deciso che il divieto di conferimento di incarichi a soggetti pensionati si applichi anche a questa categoria.
Altra questione dirimente deriva dalla figura del “lavoratore”, l’interpretazione dell’Osservatorio non effettuerebbe distinzioni di alcun tipo, hanno seguito in passato analoghe conclusioni anche la Corte dei Conti Piemonte con la delibera 60/2018/SRCPIE/PAR e dalla Corte dei Conti pugliese con delibera 193/2014/PAR.
A questo aspetto, ha fatto opposizione il Ministero della Semplificazione con la Circolare n.6/2014 la quale prevedeva l’inammissibilità di un’applicazione estensiva o analogica. La risposta dell’Osservatorio invece sostiene che la norma è rivolta ai “lavoratori” senza distinzione o specificazione, mantenendo la massima giuridica “lex plus dixit quam voluit” (la legge ha detto più di quanto intendesse), in quanto il contrario avrebbe posto l’interesse solo ed esclusivamente sui lavoratori dipendenti.
Articolo di Luigi Franco

Torna in alto